Bando attività e iniziative di promozione cinematografica ed audiovisiva anno 2022 – Chiarimenti
In ordine all’art. 7 – Misura ed erogazione del contributo – punto 5 si forniscono i seguenti chiarimenti:
Viste le tempistiche di uscita del bando (che prevede la scadenza della presentazione delle domande il 25 marzo) e in previsione che – ragionevolmente – i risultati siano disponibili non prima di fine aprile, qual è la scadenza per la presentazione del rendiconto di tutte quelle manifestazioni che si sono svolte nei primi mesi dell’anno in corso? È prevista una deroga che stabilisca un nuovo termine per la presentazione del rendiconto?
- In caso di manifestazioni già svolte prima della pubblicazione della delibera di assegnazione dei contributi, il termine dei 90 giorni verrà calcolato a decorrere dalla data di detta pubblicazione.
Per le Associazioni che si occupano stabilmente, tutto l’anno, dell’organizzazione di una manifestazione e che abbiano assunto personale (a tempo determinato o indeterminato) dedicato unicamente a questa attività, come è possibile rendicontare (pur restando ovviamente nel limite del 20% delle spese di gestione ammesse) tali spese se sono successive ai 90 giorni dalla conclusione del progetto come richiesto dal bando?
- In caso di invio del bilancio consuntivo prima del termine dell’anno, le eventuali spese generali e di gestione relative all’intera annualità, o comunque successive al termine previsto per l’invio del consuntivo, potranno essere indicate forfettariamente e non essere certificate da un revisore contabile nei casi di cui all’articolo 7, comma 5, lettera d) del bando. L’elenco analitico di tali spese dovrà essere inviato entro il 31 gennaio 2023, sotto forma di autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente beneficiario del contributo. Al riguardo si fa presente che:
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- in caso di costi generali autodichiarati superiori a quanto precedentemente indicato in sede di consuntivo, non sarà possibile rideterminare il contributo assegnato e liquidato;
- in caso di costi autodichiarati inferiori a quanto precedentemente indicato in sede di consuntivo, o in caso di evidenze emerse a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art.11, si provvederà ad operare la relativa decurtazione, secondo quanto previsto all’art.9 del bando.