Focus limite d’intensità d’aiuto

I sostegni economici pubblici nazionali (selettivi, automatici, credito d’imposta) e i sostegni pubblici regionali e locali sono aiuti di Stato. I fondi sovranazionali, come Eurimages e Europa Creativa – MEDIA non sono aiuti di Stato.
Gli aiuti di Stato sono cumulabili tra loro entro il limite complessivo del 50% del costo di produzione o di distribuzione dell’opera audiovisiva.

Il limite è innalzato al 60% del costo complessivo quando l’opera è una coproduzione internazionale.

Il limite è elevato al 100% del costo complessivo quando l’opera rientra tra almeno una delle seguenti categorie:

  • Documentari, opere prime, opere seconde, opere di giovani autori, cortometraggi
  • Opere di animazione che, secondo il giudizio degli esperti (art. 26, comma 2, della legge 220/16), non sono in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato
  • Coproduzioni con paesi elenco del comitato per l’assistenza allo sviluppo (DAC) dell’OCSE 
  • Opere con un costo complessivo di produzione inferiore a € 2.500.000
  • Film con contributi selettivi che, secondo il giudizio degli esperti (art. 26, comma 2, della legge 220/16), non sono in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato
  • Film distribuiti in un numero di sale inferiore al 20% del totale delle sale attive e che, secondo il giudizio degli esperti (art. 26, comma 2, della legge 220/16), non sono in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato

Il limite d’intensità d’aiuto per i costi di sviluppo è sempre elevato al 100%.