Glossario

Al solo scopo di fornire all’utente un supporto conoscitivo per la consultazione dei testi normativi e di agevolare la comprensione del significato della terminologia afferente al settore Cinema e audiovisivo, si riportano qui di seguito le principali definizioni fornite dalla legge n. 220 del 2016 nonché dai decreti e dai bandi emanati in attuazione della medesima.
Il contenuto definitorio riportato nelle singole voci di questo elenco presenta carattere generale. Per le definizioni di natura più specifica si rimanda agli atti normativi, dalla cui lettura sarà possibile ricavare il significato letterale che il legislatore ha inteso attribuire alle singole voci, in relazione alle materie e agli istituti disciplinati.

«DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura

«opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L’opera audiovisiva si distingue in:

  1. «film» ovvero «opera cinematografica», se l’opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
  2. «opera televisiva», se l’opera è destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un servizio di media audiovisivo lineare, come definito alla voce «servizio di media audiovisivo lineare», avente ambito nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo n. 208 del 2021;
  3. «opera web», se l’opera è destinata alla diffusione mediante un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito alla voce «servizio di media audiovisivo a richiesta»;

«opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l’opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva;

«opera audiovisiva di produzione internazionale»: l’opera audiovisiva non cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;

«opera puramente finanziaria»: l’opera audiovisiva realizzata in coproduzione internazionale ovvero in compartecipazione internazionale ovvero in produzione internazionale in cui la partecipazione finanziaria dell’impresa italiana alla realizzazione dell’opera non è proporzionata alla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

  1. apporto artistico e tecnico;
  2. fornitura di servizi da parte di operatori fiscalmente residenti in Italia;
  3. realizzazione dell’opera o di parte di essa sul territorio italiano

«documentario»: l’opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;

«opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;

«opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;

«opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di scadenza del bando contributi selettivi, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;

«opera di animazione»: l’opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

«cortometraggio»: l’opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva inferiore o uguale a 52 minuti;

«lungometraggio»: l’opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva superiore a 52 minuti;

«film difficile»: i film che, ai sensi delle norme sui limiti di intensità di aiuto possono cumulare aiuti pubblici entro la misura massima del 100 per cento del costo di produzione;

«film difficile con risorse finanziarie modeste»: il film difficile di lungometraggio avente un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.500.000;

«opere di ricerca e formazione»: opere audiovisive di finzione di lungometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.500.000, ovvero opere di documentario di lungometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.000.000, ovvero opere di cortometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 200.000 e diffuse al pubblico congiuntamente:

  1. in almeno una delle rassegne e dei concorsi internazionali di cui all’articolo 24, comma 2, lettere a) e b), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
  2. mediante servizi media audiovisivi lineari ovvero servizi media audiovisivi a richiesta, soggetti agli obblighi di cui al Titolo VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, ovvero altri fornitori come eventualmente individuati in apposito decreto del Direttore generale Cinema e Audiovisivo, da emanarsi;

«videoclip»: l’opera audiovisiva realizzata per accompagnare e promuovere un brano musicale;

«diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, del soggetto, della sceneggiatura e più in generale delle opere originali da cui l’opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

«impresa cinematografica o audiovisiva»: l’impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell’editoria audiovisiva, dell’esercizio cinematografico;

«impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l’impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l’impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell’Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;

«impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l’impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un’impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell’Unione europea ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in Paesi non europei;

«imprese di nuova costituzione»: le imprese di nuova costituzione ovvero costituite nei precedenti trentasei mesi e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, e che altresì non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un’altra impresa cinematografica;

«rete di imprese»: contratto stipulato fra due o più imprese cinematografiche con cui, ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 3, commi 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all’articolo 36, commi 2-ter, 5, 5-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i contraenti si obbligano a collaborare in forme e ambiti predeterminati, a scambiarsi informazioni o prestazioni ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese;

«produttore»: l’impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l’attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

«produttore audiovisivo originario»: il produttore che organizza la produzione dell’opera audiovisiva e che assume e gestisce i rapporti fondamentali per l’espletamento del processo produttivo, quali, tra gli altri, quelli aventi ad oggetto l’acquisizione, la realizzazione ed esecuzione del soggetto, della sceneggiatura, della regia o direzione artistica, della direzione della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e delle scenografie, delle attività di ripresa sonora ed audiovisiva, dell’interpretazione dell’opera, del montaggio;

«produttore indipendente»: ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera t) del decreto legislativo n. 208 del 2021, nonché dei relativi regolamenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’operatore della comunicazione europeo che svolge attività di produzione audiovisiva e che non è controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:

  1. per un periodo di tre anni non destina più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero
  2. è titolare di diritti secondari;

«distributore cinematografico in Italia»: l’impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, come definite alla voce «distribuzione»;

«distributore indipendente»: il distributore cinematografico che non sia controllato da o collegato a fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ovvero a richiesta o a un fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video, come definiti alla voce «servizio di piattaforma per la condivisione di video»;

«distributore non europeo»: il distributore cinematografico che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegato a o controllato da un’impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell’Unione europea;

«editore home entertainment»: il titolare dei diritti di riproduzione home video, sia esso il produttore di opere audiovisive che svolge in proprio l’attività di produttore di videogrammi ovvero colui che, avendo ottenuto su licenza il relativo diritto, svolge direttamente e in proprio l’attività di produttore di videogrammi, consistente nella riproduzione materiale, sotto la propria denominazione, anche eventualmente avvalendosi di imprese terze, di un’opera audiovisiva su un supporto analogico o digitale destinato al commercio nel territorio italiano per una visione domestica, assumendo a proprio carico il rischio di impresa editoriale connesso a tale attività;

«servizio di media audiovisivo lineare» o «radiodiffusione televisiva»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

«servizio di media audiovisivo a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

«servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ove l’obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;

«produzione»: l’insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell’opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell’opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l’attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell’opera audiovisiva in Italia e all’estero;

«sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell’opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all’acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d’autore;

«pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;

«realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell’opera;

«post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l’aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;

«distribuzione»: l’insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l’ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all’estero» se l’ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All’interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l’attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;

«produzione associata»: la produzione di un’opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori;

«produzione in appalto»: la produzione di un’opera audiovisiva in cui un’impresa di produzione, detta “appaltante”, delega in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile, la produzione dell’opera ad un’altra impresa di produzione, detta “produttore esecutivo”

«opera in associazione produttiva»: l’opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente originario con altro produttore ovvero in associazione con un fornitore di servizi di media audiovisivi;

«opera in acquisto o licenza»: l’opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un fornitore di servizi di media audiovisivi lineare o a richiesta per un periodo di tempo determinato;

«diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell’opera completata e depositata presso la DG Cinema e Audiovisivo, nonché del soggetto, della sceneggiatura e più in generale delle opere originali da cui l’opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633;

«diritti di sfruttamento dell’opera»: i diritti relativi allo sfruttamento di un’opera audiovisiva in Italia e all’estero come individuati nella Tabella C, allegata al decreto produzione tax credit;

  1. «proventi theatrical»: i ricavi derivanti dallo sfruttamento dell’opera in sala cinematografica;

«prima diffusione al pubblico»: la data della prima messa a disposizione dell’opera al pubblico nella sua interezza, e nello specifico:

  1. per le opere cinematografiche, la data dell’ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico ovvero la data di conferma della classificazione dell’opera;
  2. per le opere televisive e web, la data di prima messa a disposizione del pubblico attraverso un’emittente televisiva nazionale ovvero attraverso un fornitore di servizi media audiovisivi a richiesta, soggetto agli obblighi di cui all’articolo 44-quater del TUSMAR, ovvero di altri fornitori come eventualmente individuati nel decreto di cui all’articolo 14 della legge n. 220 del 2016;
  3. per le opere di ricerca e formazione, la prima fra la data di partecipazione ad uno dei festival di cui alla tabella 6 allegata al decreto contributi automatici e la data di prima messa a disposizione attraverso un fornitore di servizi media audiovisivi lineari ovvero un fornitore di servizi media audiovisivi non lineare di cui al precedente punto 2.;

«esperti»: le personalità di chiara fama, anche internazionale, e di comprovata qualificazione professionale nel settore cinematografico e audiovisivo, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016 e successive modificazioni;

«capofila»: nel caso di progetti presentati in forma associata fra due o più autori e nel caso di progetti presentati in forma associata da due o più imprese audiovisive italiane ovvero da reti di imprese, il soggetto ovvero l’impresa che presenta la richiesta sulla base di delega ad esso conferita, sottoscritta anche dagli altri soggetti. Il capofila, altresì, apporta le modifiche ai progetti presentati, inoltra la richiesta di erogazione dei contributi, è l’unico destinatario delle comunicazioni della DGCA ed è il soggetto a cui viene erogato il contributo per conto di tutti i soggetti. La sua individuazione è indipendente dal possesso della maggioranza dei diritti sull’opera o sul progetto;

«autocertificazione»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni;

«autodichiarazione»: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni

«Paesi DAC»: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell’elenco compilato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

«circolo di cultura cinematografica»: l’associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico o con atto privato registrato, che preveda nel proprio atto costitutivo, e svolga effettivamente, attività di promozione della cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

«associazione nazionale di cultura cinematografica»: una associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in non meno di cinque regioni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi ed enti specializzati;

«sala della comunità»: la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di diritto reale o di godimento sull’immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall’autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato;

«festival cinematografico» o «festival audiovisivo»: una manifestazione culturale nel campo cinematografico o audiovisivo rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso o gratuito, e caratterizzata da finalità di ricerca, originalità, promozione delle opere cinematografiche e audiovisive e dei talenti, nazionali ed internazionali, realizzata con cadenza periodica, limitata nel tempo, e che preveda lo svolgimento di un concorso, la conseguente attribuzione di almeno un premio da parte di apposite giurie e la realizzazione di almeno un catalogo in formato cartaceo o digitale, contenente illustrazione e descrizione delle opere e dei talenti oggetto della manifestazione;

«rassegna cinematografica» o «rassegna audiovisiva»: una manifestazione rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso o gratuito, nel campo cinematografico e audiovisivo, anche a carattere non periodico, caratterizzata da proiezione di opere audiovisive anche non inedite, selezionate sulla base di una tematica o finalità specifica;

«premio cinematografico» o «premio audiovisivo»: una manifestazione culturale consistente nella selezione di progetti di opere cinematografiche, televisive o web e nell’assegnazione, da parte di una giuria qualificata, di riconoscimenti e premi a operatori del settore in relazione alla loro partecipazione, alla scrittura, alla produzione o alla diffusione di una specifica opera audiovisiva o di una pluralità di opere audiovisive nel corso di più anni;

«cineteca»: un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, che esercita, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

«Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero della cultura;

«Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, previsto all’articolo 11 della legge n. 220 del 2016;

«Commissione»: la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche avente le caratteristiche descritte all’articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e successive modificazioni;

«opera audiovisiva proiettata nelle sale cinematografiche»: le opere audiovisive che, a prescindere dalla loro classificazione rispetto alle altre finalità di cui alla legge n. 220 del 2016, sono proiettate in una sala cinematografica ubicata nel territorio della Repubblica;

«copia finale dell’opera»: l’esatta versione dell’opera audiovisiva che verrà proiettata al pubblico nelle sale cinematografiche, in tutte le sue componenti visive e sonore.