Accordi internazionali di coproduzione

Accordi di coproduzione cinematografica con altri Stati sulla base dei quali le imprese cinematografiche italiane possono partecipare con imprese estere alla produzione di film. Le coproduzioni sono regolate dalla Legge n. 220 del 14 novembre 2016, nello specifico al Capo I – all’Art. 6, comma 1.

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TABELLA RIASSUNTIVA ACCORDI INTERNAZIONALI DI COPRODUZIONE (IN ALLESTIMENTO)

PAESE DATA E LUOGO FIRMA ACCORDO DATA ENTRATA IN VIGORE DURATA ACCORDO ESTENSIONE AV ANNOTAZIONI LINK
ALBANIA 10.5.2002 Tirana 1.6.2004 2 anni con rinnovo tacito biennale NO NORMATTIVA
ARGENTINA 16.10.2006 Roma 14.03.2011 5 anni con rinnovo tacito ogni 5 anni NO NORMATTIVA
AUSTRALIA 28.6.1993 Roma 12.12.1996 3 anni con rinnovo tacito ogni 3 anni NO GAZZETTA UFFICIALE
AUSTRIA 24.4.1968 Vienna 1.7.1968 1 anno con rinnovo tacito annuale NO
BRASILE 23.10.2008 Roma 17.01.2018 5 anni con rinnovo tacito ogni 5 anni NO NORMATTIVA
BULGARIA 29.7.1967 Sofia 29.7.1967 3 anni con rinnovo tacito annuale NO Il 25.5.2015 è stato firmato a Roma un nuovo Accordo bilaterale; quando entrerà in vigore, andrà a sostituire l’Accordo del 1967. L’Accordo è esteso all’audiovisivo. GAZZETTA UFFICIALE
CANADA 13.11.1997 Roma 14.12.1999 5 anni con rinnovo tacito ogni 5 anni SI GAZZETTA UFFICIALE
CILE 6.10.2004 Roma 30.6.2006 2 anni con rinnovo tacito biennale SI NORMATTIVA
CROAZIA 10.9.2007 Zara 10.4.2018 5 anni con rinnovo tacito ogni 5 anni NO NORMATTIVA
CUBA 4.2.1997 Roma 23.8.1999 3 anni con rinnovo tacito ogni 3 anni NO NORMATTIVA
FEDERAZIONE RUSSA 28.11.2002 Roma 15.6.2006 2 anni con rinnovo tacito biennale SI NORMATTIVA
FRANCIA 6.11.2000 Parigi 1.6.2003 2 anni con rinnovo tacito biennale NO NORMATTIVA
GERMANIA 23.9.1999 Roma 5.11.2002 2 anni con rinnovo tacito biennale NO NORMATTIVA
GIAPPONE 28.6.2023
Tokyo
Sono in atto le procedure volte all’entrata in vigore dell’Accordo 5 anni con rinnovo tacito NO
INDIA 13.5.2005 Roma 12.6.2008 3 anni con rinnovo tacito ogni 3 anni SI L’applicazione dell’Accordo si è resa possibile dal 29.10.2020, data di entrata in vigore delle “Norme di Procedura”. NORMATTIVA
ISRAELE 2.12.2013 Roma 22.1.2018 5 anni con rinnovo tacito ogni 5 anni SI NORMATTIVA
JUGOSLAVIA 20.1.1968 Roma 20.1.1968 2 anni con rinnovo tacito biennale NO L’Accordo fa riferimento alla precedente configurazione territoriale che comprendeva: Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia e Slovenia. Attualmente l’Accordo è ancora vigente nei confronti di: Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Serbia e Slovenia mentre è decaduto nei confronti della Macedonia e della Croazia in quanto l’Italia ha stipulato successivamente l’Accordo bilaterale vigente.
MACEDONIA 15.11.2002 Skopie 19.8.2005 2 anni con rinnovo tacito biennale NO NORMATTIVA
MAROCCO 28.7.1991 Rabat 4.6.1999 4 anni con rinnovo tacito ogni 4 anni NO
MESSICO 17.10.2017 Roma 8.1.2022 5 anni con rinnovo tacito annuale NO L’Accordo sostituisce l’Accordo firmato con gli Stati Uniti Messicani il 19.11.1971 NORMATTIVA
NUOVA ZELANDA 30.7.1997 Roma 15.2.2000 3 anni con rinnovo tacito ogni 3 anni NO NORMATTIVA
PORTOGALLO 19.9.1997 Lisbona 27.7.2000 2 anni con rinnovo tacito biennale NO NORMATTIVA
REPUBBLICA CECA 25.3.1968 Praga 25.3.1968 1 anno con rinnovo tacito annuale NO L’Accordo fa riferimento alla stipula con la ex Repubblica Socialista Cecoslovacca.
REPUBBLICA DOMINICANA 14.2.2019 Roma 20.7.2023 NORMATTIVA
ROMANIA 8.8.1967 Bucarest 5.12.1967 2 anni con rinnovo tacito biennale NO GAZZETTA UFFICIALE
SERBIA 21.3.2023
Belgrado
Sono in atto le procedure volte all’entrata in vigore dell’Accordo 5 anni con rinnovo tacito SI
SLOVACCHIA 25.3.1968 Praga 25.3.1968 1 anno con rinnovo tacito annuale NO L’Accordo fa riferimento alla stipula con la ex Repubblica Socialista Cecoslovacca.
SPAGNA 10.9.1997 Bologna 3.6.1998 2 anni con rinnovo tacito biennale NO NORMATTIVA
SUD AFRICA 13.11.2003 Cape Town 11.6.2007 5 anni con rinnovo tacito ogni 5 ann SI GAZZETTA UFFICIALE
SVEZIA 24.7.1968 Roma 24.7.1968 1 anno con rinnovo tacito annuale NO
SVIZZERA 15.5.1990 Lugano 23.12.1993 2 anni con rinnovo tacito biennale NO L’Accordo è stato modificato con scambio di lettere del 20.10.2006 tra il Ministro Francesco Rutelli ed il Cons. Federale della Confederazione Svizzera Pascal Couchepin. La modifica è entrata in vigore il 10.7.2007. NORMATTIVA
TUNISIA 29.10.1988 Tunisi 3.8.2005 2 anni con rinnovo tacito biennale NO NORMATTIVA
TURCHIA 30.3.2006 Ankara 21.7.2011 5 anni con rinnovo tacito ogni 5 anni NO NORMATTIVA
UNGHERIA 08.06.2007 Roma 04.04.2018 5 anni con rinnovo tacito ogni 5 anni NO NORMATTIVA
UNIONE SOVIETICA 30.1.1967 Roma 30.1.1967 3 anni con rinnovo tacito annuale NO L’Accordo può ritenersi ancora in vigore per i seguenti Stati: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan che, con la firma della Dichiarazione di Alma Ata del 21.12.1991, hanno garantito – in conformità alle proprie procedure internazionali – l’adempimento degli obblighi internazionali derivanti dai trattati e dagli accordi stipulati tra Italia ed U.R.S.S. La citata Dichiarazione venne firmata anche dalla Federazione Russa con cui però l’Italia nel 2002 ha firmato un nuovo Accordo. NORMATTIVA
URUGUAY 13.3.2001 Montevideo 6.5.2004 2 anni con rinnovo tacito biennale NO NORMATTIVA
VENEZUELA 19.12.1984 Caracas 28.8.1986 2 anni con rinnovo tacito biennale NO GAZZETTA UFFICIALE