Qualifica opera difficile

La qualifica di “opera difficile” è funzionale alla determinazione del limite di intensità di aiuto a cui una singola opera può accedere in relazione ai costi complessivi di produzione.

In generale, le misure pubbliche di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50% del costo dell’opera audiovisiva.

Tale limite è innalzato al 60% per le coproduzioni tra più di uno Stato membro Ue (articolo 54, comma 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014).

Il limite di intensità di aiuto è inoltre elevato al 100% del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi dell’elenco del Comitato per l’assistenza allo sviluppo (DAC) dell’OCSE, di cui all’articolo 54, comma 7, lettera b), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014 (l’elenco dei Paesi DAC è stilato e aggiornato dall’OCSE ed è disponibile all’indirizzo: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainabledevelopment/development-finance-standards/daclist.htm ).

Il limite di intensità di aiuto è infine elevato al 100% del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:

  1. a) documentari*;
  2. b) opere prime o seconde*;
  3. c) opere di giovani autori*;
  4. d) cortometraggi*;
  5. e) opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
  6. f) film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
  7. g) opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000*;
  8. h) film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.

*NB. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e g) sono detti “requisiti oggettivi/intrinseci”: se l’opera possiede almeno una di queste caratteristiche la qualifica di opera difficile è attribuita direttamente.

Viceversa, per gli elementi di cui ai punti e), f) e h), ai fini dell’attribuzione della qualifica, oltre al possesso delle caratteristiche indicate, è necessario anche il parere della commissione degli esperti.

Procedura per la verifica dei requisiti per la qualifica di “opera difficile”

Le informazioni necessarie alla verifica del possesso dei requisiti per la qualifica di “opera difficile” sono trasmesse dal soggetto che presenta domanda di contributo tramite la compilazione di una apposita sezione della piattaforma DGCOL all’interno dell’ANAGRAFICA DELL’OPERA (scheda “Opera difficile”), inserita nelle anagrafiche a partire dall’annualità 2022, all’interno della quale il richiedente indica:

  • se l’opera è qualificabile come “difficile”;
  • in caso positivo, gli elementi dell’opera (selezionabili tra quelli indicati al paragrafo 1) per i quali l’opera potrebbe essere classificata come “difficile”.

Spetta al richiedente aggiornarne le informazioni relative ai requisiti per l’attribuzione della qualifica di “opera difficile”, inviando una “variazione” dell’opera.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente avviso: https://cinema.cultura.gov.it/avvisi/qualifica-opera-difficile-aggiornamento-dellanagrafica-dellopera/

REFERENTI

Funzionario responsabile:
Simona RICCI
Tel. 06.6723.3424
Email: simona.ricci@cultura.gov.it