Focus convenzione Consiglio d’Europa sulle coproduzioni cinematografiche

Convenzione Europea

La Convenzione Europea sulle coproduzioni cinematografiche è il trattato del Consiglio d’Europa che disciplina le coproduzioni cinematografiche tra produttori residenti in diversi paesi europei. Aperta alla firma nel 1992 ed entrata in vigore nel 1994, è stata revisionata nel 2017.

Per beneficiare del regime della Convenzione, le coproduzioni devono associare almeno 3 coproduttori di tre diversi Stati membri oppure, in caso di assenza di trattati bilaterali, 2 coproduttori di due diversi Stati membri. La partecipazione di uno o più coproduttori non residenti in una delle Parti della Convenzione è autorizzata a patto che il loro contributo non ecceda il 30% del costo totale della produzione.

La convenzione del 1992

Il testo del 1992 è stato ratificato, ad oggi, da 43 paesi membri del Consiglio d’Europa. Il riconoscimento dello status di coproduzione consente alle opere di godere di nazionalità multipla e, di conseguenza, apre loro l’accesso ai sostegni disponibili in ciascuno dei paesi coinvolti, come i fondi diretti, gli sgravi fiscali o la qualificazione per le quote di investimento e programmazione dei broadcaster.

Quote di partecipazione dei rispettivi apporti dei coproduttori:

Per le coproduzioni multilaterali:

  • la quota minima di partecipazione finanziaria non può essere inferiore al 10%;
  • la quota massima di partecipazione finanziaria non può superare il 70% del costo totale dell’opera.

Per le coproduzioni bilateri:

  • la quota minima di partecipazione finanziaria non può essere inferiore al 20%;
  • la quota massima di partecipazione finanziaria non può superare l’80% del costo totale dell’opera.

La convenzione del 2017

Nel 2017 si è resa necessaria la revisione del testo della Convenzione al fine di riflettere i mutamenti avvenuti nell’industria cinematografica. È possibile applicare il trattato solo tra paesi che abbiano concluso la procedura di ratifica.L’Italia ha ratificato la nuova convenzione con Legge n. 169 del 28 ottobre 2021 ed essa entra in vigore il 1° febbraio 2022. Da questa data i produttori possano utilizzarla in caso di coproduzioni con paesi che l’abbiamo anch’essi ratificata.

Il testo revisionato presenta diverse importanti novità come:

  • l’ampliamento della Convenzione anche a paesi extra-europei, introducendo la nozione di “coproduzione ufficiale internazionale” in sostituzione di quella di “coproduzione ufficiale europea”;
  • la modifica delle quote minime e massime di contributi da parte di ogni coproduttore.

Per le coproduzioni multilaterali:

  • la quota minima di partecipazione finanziaria non può essere inferiore al 5% ;
  • la quota massima di partecipazione finanziaria non può superare l’ 80% del costo totale dell’opera.

Ogni governo, a tutela dei rispettivi indirizzi politici nel settore cinematografico, pur riconoscendo la nazionalità ad opere che adottassero questa struttura coproduttiva, può decidere autonomamente di limitare o rifiutare l’accesso ai fondi nazionali qualora la partecipazione finanziaria del produttore residente nel proprio territorio sia inferiore al 20%.

Anche nel caso in cui la Convenzione sia usata per una coproduzione bilaterale le quote sono state modificate:

  • la quota minima di partecipazione finanziaria non può essere minore del 10%;
  • la quota massima di partecipazione finanziaria non può superare il 90% del costo totale dell’opera.

Come nella Convenzione del 1992, il trattato si applica anche per le opere in cui siano presenti partecipazioni di produttori residenti in Stati diversi da quelli membri, a condizione che la loro quota non superi il 30% e che i paesi membri siano almeno 3.

Fonti