Modalità per richiedere la qualifica di ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA ex D.M. 29 gennaio 2021 n. 47
Con riferimento alla notizia n. 5545 del 13 aprile 2021, si comunica che è possibile presentare, tramite piattaforma DGCOL, domanda di qualifica di espressione originale italiana di cui al D.M. del 26 gennaio 2021, n. 47 contenente il «Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all’articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»”.
La predetta qualifica può essere richiesta solo ed esclusivamente dopo l’avvenuta realizzazione dell’opera.
Al riguardo, si precisa che per le opere audiovisive di cui alla lettera b) dell’articolo 2 del decreto citato che, alla data del 7 giugno 2021, non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento della nazionalità in via definitiva ai sensi del D.P.C.M. 11 luglio 2017 e ss.mm.ii,, contestualmente all’attribuzione della nazionalità in via definitiva, sarà assegnata anche la qualifica di espressione originale italiana.
Pertanto, per tale tipologia di opere, ivi incluse quelle cinematografiche ed audiovisive realizzate in regime di coproduzione/compartecipazione/produzione internazionale, non sarà necessario effettuare alcuna richiesta di qualifica di EOI in quanto essa, di fatto, sarà riconosciuta d’ufficio in applicazione della previsione contenuta all’art. 3, co. 4, del citato Regolamento ministeriale.
Tale previsione si applica anche alle istanze pervenute ai sensi dell’abrogato decreto ministeriale 22 febbraio 2013 e non evase in assenza del riconoscimento della nazionalità definitiva.
Per informazioni sulla compilazione della domanda è possibile consultare l’apposito Vademecum disponibile sulla pagina DG CINEMA ONLINE.