Focus limite d’intensità d’aiuto
I sostegni economici pubblici nazionali (selettivi, automatici, credito d’imposta) e i sostegni pubblici regionali e locali sono aiuti di Stato. I fondi sovranazionali, come Eurimages e Europa Creativa – MEDIA non sono aiuti di Stato.
Gli aiuti di Stato sono cumulabili tra loro entro il limite complessivo del 50% del costo di produzione o di distribuzione dell’opera audiovisiva.
Il limite è innalzato al 60% del costo complessivo quando l’opera è una coproduzione internazionale.
Il limite è elevato all’80% del costo complessivo quando l’opera rientra tra almeno una delle seguenti categorie:
- Documentari, opere prime, opere seconde, opere di giovani autori, cortometraggi aventi un costo di produzione inferiore a € 3.500.000 ridotto a € 1.000.000 per i documentari e a € 200.000 per i cortometraggi
- Opere di animazione che, secondo il giudizio degli esperti (art. 26, comma 2, della legge 220/16), non sono in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato
- Opere con contributi selettivi che, secondo il giudizio degli esperti (art. 26, comma 2, della legge 220/16), non sono in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato
- Film con un costo complessivo di produzione inferiore a € 3.500.000 e che, secondo il giudizio degli esperti (art. 26, comma 2, della legge 220/16), non sono in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato
- Film distribuiti in un numero di sale inferiore al 20% del totale delle sale attive e che, secondo il giudizio degli esperti (art. 26, comma 2, della legge 220/16), non sono in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato
Il limite è elevato al 100% del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi DAC.
Il limite d’intensità d’aiuto per i costi di sviluppo non supera l’80%.