Focus limite d’intensità d’aiuto
I sostegni economici pubblici nazionali (selettivi, automatici, credito d’imposta) e i sostegni pubblici regionali e locali sono aiuti di Stato. I fondi sovranazionali, come Eurimages e Europa Creativa – MEDIA non sono aiuti di Stato.
Gli aiuti di Stato sono cumulabili tra loro entro il limite complessivo del 50% del costo di produzione o di distribuzione dell’opera audiovisiva.
Il limite è innalzato al 60% del costo complessivo quando l’opera è una coproduzione internazionale.
Il limite è elevato al 100% del costo complessivo quando l’opera rientra tra almeno una delle seguenti categorie:
- Documentari, opere prime, opere seconde, opere di giovani autori, cortometraggi
- Opere di animazione che, secondo il giudizio degli esperti (art. 26, comma 2, della legge 220/16), non sono in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato
- Coproduzioni con paesi elenco del comitato per l’assistenza allo sviluppo (DAC) dell’OCSE
- Opere con un costo complessivo di produzione inferiore a € 2.500.000
- Film con contributi selettivi che, secondo il giudizio degli esperti (art. 26, comma 2, della legge 220/16), non sono in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato
- Film distribuiti in un numero di sale inferiore al 20% del totale delle sale attive e che, secondo il giudizio degli esperti (art. 26, comma 2, della legge 220/16), non sono in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato
Il limite d’intensità d’aiuto per i costi di sviluppo è sempre elevato al 100%.
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