Focus documentari
Il documentario è definito dalla legge come l’opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti.
I documentari, di qualsiasi durata, seguono gli stessi percorsi normativi delle altre opere, a prescindere dal fatto che la loro destinazione sia il cinema, la tv, o il web. Per i documentari sono state concepite delle tabelle ad hoc nelle varie procedure (nazionalità italiana, eleggibilità culturale). Inoltre, per la loro natura di film difficili, sono state ideate alcune agevolazioni nelle differenti tipologie di sostegno economico e nei requisiti richiesti per l’ammissione ai benefici della legge:
Condizioni di destinazione al pubblico
Il documentario è considerato opera cinematografica se, come per tutte le opere cinematografiche, è ideato, progettato, realizzato e diffuso, dal punto di vista artistico, tecnico, produttivo, finanziario e promozionale, per la prioritaria visione in sala cinematografica e se è programmato in sala cinematografica per almeno quindici proiezioni nell’arco di tre mesi a partire dalla data di prima proiezione a pagamento. Inoltre, come per tutti i film, la fruizione in sala deve costituire la prima modalità di diffusione al pubblico dell’opera e, per una finestra di 90 giorni dalla prima proiezione, non deve essere diffuso al pubblico attraverso televisioni o piattaforme di streaming o editori home entertainment. La finestra di 90 giorni è ridotta a:
- 10 se l’opera è programmata in sala cinematografica per un numero di giorni, diversi dal venerdì, sabato, domenica e festivi, pari o inferiori a 3; il termine ridotto di 10 giorni non trova più applicazione per le opere uscite in sala a far data dal 16 luglio 2022.
- 60 se l’opera è programmata in sala cinematografica in meno di 80 schermi e dopo i primi 21 giorni di programmazione cinematografica ha ottenuto un numero di spettatori inferiore a 50.000.
Per ulteriori dettagli si rimanda al DM 14/07/17 art. 2.
In assenza di questi requisiti, il documentario è considerato opera audiovisiva destinata alla diffusione in televisione e sul web.
Il documentario può accedere agli aiuti destinati alle Opere di ricerca e formazione se il budget è inferiore a 1.000.000 euro e se sono rispettati anche gli altri parametri di diffusione alternativi alla sala previsti per questa tipologia di opere.
Vantaggi nelle linee di sostegno economico
I vari schemi di aiuto, prevedono specificità per le opere di documentario:
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- istituita una specifica linea d’intervento per documentari e cortometraggi con plafond separati per ciascuna delle due tipologie
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- aver prodotto un’opera documentaria costituisce di per sé un parametro culturale che genera punteggio
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- istituita una aliquota dedicata per la programmazione in sala di film documentari
Il limite d’intensità d’aiuto è elevato al 100% rispetto al limite standard del 50%.
Fonti normative
- Legge 14 novembre 2016, n. 220 – Disciplina del cinema e dell’audiovisivo (art. 2 comma 1 D)
- Anno 2022 – Bando per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – art. 26 della legge n. 220 del 2016
- D.M. 15 luglio 2021 n. 251 – Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220
- D.P.C.M. 11 luglio 2017 – Disposizioni per il riconoscimento della Nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive
- D.P.C.M. 11 agosto 2020 – Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche audiovisive