21 Dicembre 2021

FONDO EMERGENZA DISTRIBUTORI 2021 DI CUI AL D.M. 425 DEL 26.11.2021 – RIAPERTURA DEI TERMINI PER PRESENTAZIONE NUOVE DOMANDE

Con decreto ministeriale n. 425 del 26 novembre 2021 viene disposta la ripartizione delle risorse residue per il sostegno delle imprese di distribuzione cinematografica.

L’atto è visibile e scaricabile nella sezione “Normativa statale” del sito.

Le risorse residue all’esito del riconoscimento dei contributi di cui al decreto ministeriale n.190 del 24 maggio 2021 sono ripartite in parti uguali tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 12 gennaio 2021, in possesso dei requisiti previsti ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 1.

Pertanto, secondo quanto previsto all’articolo 3 del decreto del 26 novembre 2021 possono presentare istanza di contributo tutti i soggetti interessati, che non abbiano già partecipato alle procedure di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2021.

I soggetti istanti, alla data di invio della domanda, devono essere in possesso del codice ATECO 59.13 ed avere distribuito dal 20 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 almeno un film di lungometraggio, di qualunque nazionalità, provvisto di nulla osta di proiezione in pubblico di cui alla legge n. 161 del 1962 ed uscito in sala cinematografica, così come certificato da idonea documentazione SIAE.

Inoltre, ai fini dell’accesso al contributo sono richiesti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1.           avere sede legale in Italia;

2.           essere titolare dei diritti di sfruttamento “theatrical” del film in Italia;

3.           aver sostenuto tutti i costi afferenti alla distribuzione del film in Italia;

4.           essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;

5.           assenza di procedure fallimentari;

6.           assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

 

Si precisa, altresì, che:

1.          Ai fini del calcolo del contributo, si considerano eleggibili i film che abbiano ottenuto un incasso pari ad almeno 10 mila euro.

2.           Alla domanda di contributo devono essere allegati i contratti di distribuzione cinematografica – dai quali deve risultare la titolarità dei suindicati diritti theatrical in capo al richiedente – nonché la documentazione dalla quale si evinca in modo chiaro ed inequivocabile la programmazione dell’uscita in sala del film ed i relativi incassi.

3.           In caso di mancata uscita in sala cinematografica dell’opera seguita poi da un’uscita effettiva in sala ovvero in caso di più uscite della stessa opera sul territorio nazionale nel periodo compreso tra il 20 febbraio e il 31 dicembre 2020, tutte le spese di distribuzione riconducibili alle diverse uscite sono eleggibili. Le spese di distribuzione comuni alle varie uscite in sala possono essere computate non più di una volta.

4.           La richiesta di contributo deve includere tutte le informazioni relative alle diverse uscite (ovvero alle mancate uscite) in sala dell’opera e la certificazione dei costi che attesti l’effettività, l’ammontare e la stretta inerenza del costo totale di distribuzione nelle sale cinematografiche italiane del film 1, Il documento deve essere redatto e firmato digitalmente dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero da un soggetto esterno, indipendente, iscritto nell’elenco A del registro dei revisori contabili.

 

Le voci che ricomprendono il suddetto costo totale di distribuzione sono le seguenti:

 

Costo di P&A in Italia;

  Costo per il personale diretto imputabile allo specifico film;

  Costo per il personale indiretto per la parte imputabile allo specifico film;

  Costi vari direttamente imputabili alla distribuzione del film;

  Costi generali, per la parte imputabile al film

 

La Direzione generale Cinema e audiovisivo istruirà le istanze pervenute secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 5 del decreto citato in premessa.

Si ricorda che l’Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

 

Ai fini dell’accesso al contributo, la domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa di distribuzione e corredata da un documento di identità in corso di validità, deve essere presentata a partire dalle ore 13 del 21 dicembre 2021 e fino alle ore 23:59 del giorno 28 dicembre 2021, secondo le istruzioni indicate nella piattaforma DGCOL.

Ogni soggetto può presentare una sola richiesta ai sensi del presente avviso ed essa dovrà recare nell’apposita sezione “dati bancari” il numero di IBAN intestato alla società o al suo legale rappresentante.

Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.

Si ricorda che è disponibile il vademecum per la compilazione delle domande al seguente link: Vademecum fondo emergenza distributori (05/02/2021)

Si ricorda che è attivo un servizio di assistenza personalizzata a cui è possibile accedere tramite l’attivazione di un ticket nella apposita sezione dell’area riservata (“Assistenza”), specificando il codice della domanda e la tipologia di supporto che si richiede (supporto informatico per le problematiche tecniche; supporto modulistica per questioni di natura amministrativa). Qualsiasi richiesta pervenuta con canali diversi da quelli indicati non sarà presa in considerazione.

Solamente nel caso in cui non fosse possibile completare la registrazione e quindi accedere all’area riservata, è possibile inviare una richiesta di assistenza all’indirizzo dg-ca.interno1@beniculturali.it

Per eventuali necessità di chiarimenti afferenti all’istruttoria è possibile scrivere agli indirizzi sotto riportati:

Funzionario responsabile del procedimento:

simona.ricci@beniculturalit.it;
simonasara.parisi@beniculturali.it