22 Febbraio 2021

PUBBLICAZIONE DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAL DPCM 4 AGOSTO 2017, PIANO STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DEL CIRCUITO DELL’OFFERTA CINEMATOGRAFICA

Si avvisano gli utenti che è disponibile da oggi 22 febbraio 2021 ore 16.00 la modulistica per la richiesta di contributi ai sensi del DPCM 4 agosto 2017 e ss.mm.ii. in relazione agli interventi i cui investimenti sono stati avviati tra il 13 ottobre 2017 e il 31 dicembre 2019 relativamente a:
 

  1. riattivazione sale dismesse 
  2. realizzazione di nuove sale 
  3. trasformazione delle sale mediante l'ampliamento del numero degli schermi 
  4. ristrutturazione e adeguamento strutturale delle sale  
  5. realizzazione di nuove sale presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate 

 
La piattaforma rimarrà aperta fino al 30 aprile 2021 ore 23.59

 
Ai fini dell’accesso al contributo, la domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante della società o della ditta secondo le istruzioni indicate nella piattaforma DGCOL accessibile dal sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (www.beniculturali.it) e dal sito internet della Direzione generale Cinema e audiovisivo (www.cinema.beniculturali.it).
 
Se non si è in possesso di un account per l’accesso alla piattaforma si rimanda per le istruzioni al Vademecum di benvenuto.
 
La Direzione generale Cinema e audiovisivo istruirà le istanze pervenute secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 5 del DPCM 4 agosto 2017 e ss.mm.ii.
 Il DPCM 4 agosto 2017 – cosi come integrato e modificato dal DPCM del 21 ottobre 2020 –  è visibile e scaricabile nella sezione “ Normativa statale ” del sito.

 
Per ulteriori chiarimenti si invita a consultare i Chiarimenti relativi al Piano straordinario per il potenziamento del circuito sale cinematografico e l'apposito Vademecum per la compilazione delle domande, disponibili al seguente link: sportello telematico
 
SI RICORDA CHE LA CONSULTAZIONE DI TALI DOCUMENTI DI SUPPORTO NON SOSTITUISCE IN OGNI CASO LA LETTURA DEL TESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.