5 Aprile 2022

Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive PRCA – Chiarimenti – Nuove FAQ 29 marzo 2022

Si comunicano i seguenti chiarimenti interpretativi per gli utenti, pubblicati sul sito web PRCA alla sezione FAQ  e deposito atti.

FAQ

Nei dati anagrafici va inserito l’indirizzo di residenza delle persone fisiche (registi, autori)?

Il Registro tenuto dalla DG Cinema e audiovisivo è pubblico relativamente agli atti e contratti ivi depositati.

L’art. 7, comma 2 del DPCM attuativo del PRCA dispone che esso sia pubblico, ai sensi della vigente normativa GDPR regolamento UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati, che tutela i dati sensibili contenuti negli atti depositati nel PRCA.

Ciò premesso, la nota di trascrizione è accessibile a tutti, mentre i contratti e atti depositati sono visionabili integralmente solo dalle parti contraenti e loro aventi causa.

È obbligatorio inserire i valori economici dei singoli contratti all’interno della nota di trascrizione?

No.L’indicazione del valore economico all’interno della nota di trascrizione è facoltativa,è sufficiente che tale importo sia già presente nell’atto da depositare nel PRCA. Nella nota di trascrizione gli importi economici, presenti negli atti da depositare, sono indicati e resi accessibili ai terzi solo per volontà delle parti medesime.

Ciò premesso, per rispetto della volontà delle parti, se la nota di trascrizione presentata al PRCA indica i suddetti importi, l’omissione del valore economico non può essere operata “in automatico” dal Registro ma eventualmente essere richiesta come “rettifica” dalle parti contraenti.

Quale procedura è necessario seguire in caso di atti sottoscritti con contraente estero non munito di codice fiscale italiano?

Nell’ipotesi di atti sottoscritti da soggetti italiani con uno o più soggetti esteri sotto forma di scritture private non autenticate, si potrà procedere, direttamente, con il deposito presso un notaio che redige apposito verbale da annotare a repertorio.

Se l’atto è redatto in lingua straniera deve essere tradotto dal notaio se conosce la lingua straniera o da un perito scelto dalle parti.

Il notaio ricevendo l’atto in deposito, garantirà l’adempimento degli obblighi fiscali (se richiesta – come nel caso del PRCA – registrazione presso l’Agenzia delle Entrate) e di pubblicità (ove previsti) e la conservazione dell’atto medesimo nel tempo, con possibilità di rilascio di copie.

Quale procedura è necessario seguire in caso di atti formati all’estero?

L’atto formato all’estero è un atto ricevuto o autenticato, anche in lingua italiana, da pubbliche autorità straniere (ad es. Sentenza di un Tribunale di un paese straniero, Atto stipulato davanti ad un notaio straniero etc.), compresi i rappresentanti diplomatici o consolari stranieri accreditati in Italia. L’atto formato all’estero dovrà essere legalizzato e poi depositato da un notaio che redige apposito verbale da annotare a repertorio. Se l’atto è redatto in lingua straniera deve essere tradotto dal notaio se conosce la lingua straniera o da un perito scelto dalle parti.

Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.

Il procedimento di norma si articola in due gradi: un primo grado (c.d. legalizzazione interna) nel quale l’autorità nazionale straniera, secondo la propria normativa, legalizza la firma dell’ufficiale rogante (o autenticante); un secondo grado (c.d. legalizzazione esterna) in cui l’autorità consolare o diplomatica italiana procede ad un’ulteriore legalizzazione della firma dell’autorità nazionale.

Ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 445/2000, non sono soggetti a legalizzazione, in quanto sostituita dalla forma semplificata dell’apostille, gli atti esteri provenienti dagli Stati contraenti della Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961. E sono esenti da ogni forma di certificazione preventiva gli atti provenienti dagli Stati contraenti della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987.

Il notaio ricevendo l’atto in deposito, garantirà l’adempimento degli obblighi fiscali (se richiesta – come nel caso del PRCA – registrazione presso l’Agenzia delle Entrate) e di pubblicità (ove previsti) e la conservazione dell’atto medesimo nel tempo, con possibilità di rilascio di copie.

In quali casi è possibile procedere con il deposito di una nota di trascrizione a firma unilaterale?

La nota di trascrizione è di norma redatta a cura delle parti contraenti; tuttavia, nei casi in cui una delle due parti sia fallita o non sia rintracciabile, previa valutazione del PRCA, la nota con firma unilaterale, conforme rispetto al contratto di cui si chiede il deposito, è ammissibile.

In caso di coproduzioni internazionali riconosciute ai sensi della legge n. 220/2016 è obbligatorio depositare i contratti sottoscritti dal coproduttore straniero con gli autori stranieri?

No. In tal caso sarà sufficiente annotare il contratto di coproduzione. Ciò in virtù del fatto che con riguardo alle coproduzioni internazionali riconosciute ai sensi della legge n. 220/2016 la fase di verifica della catena dei diritti e regolarità degli atti di attribuzione è già esperita dal competente Servizio II della DGCA.

In caso di coproduzioni internazionali non riconosciute ai sensi della legge n. 220/2016 è obbligatorio depositare i contratti sottoscritti dal coproduttore straniero con gli autori stranieri?

No, ma in tal caso il contratto di coproduzione da annotare deve dare specificatamente atto che il coproduttore estero è proprietario dei diritti acquisiti all’estero (opera letteraria, soggetto, sceneggiatura etc.) e che tali diritti sono regolati tra i due produttori con il contratto di coproduzione per la realizzazione dell’opera.

Per contratti molto complessi e lunghi, è possibile registrare e notificare uno short form o atto ricognitivo?

Il PRCA può accettare anche una versione “short form” di un contratto a condizione che questo contenga tutti gli elementi essenziali dell’atto nella sua versione integrale e che sia stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

A titolo esemplificativo, gli elementi essenziali in un contratto di diritto d’autore sono, oltre i dati anagrafici dei soggetti, la tipologia contrattuale (cessione diritti, coproduzione ecc.) il dettaglio della cessione diritti (tutti, solo theatrical, pay-tv etc.), il periodo di cessione (in perpetuo o per x numero di anni) e i territori (es. mondo o solo alcuni Stati).

È altresì importante che il contratto nella versione “short form” non faccia riferimento ad Allegati quale parte integrante, altrimenti questi andranno depositati.

Chi può richiedere iscrizione di un’opera?

Il produttore, l’impresa cinematografica o audiovisiva italiana titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera.

L’iscrizione può essere richiesta anche tramite un intermediario munito di procura secondo il modello presente sul sito al seguente link: https://prca.cultura.gov.it/fac-simili L’iscrizione delle opere nel Registro è richiesta di norma dal produttore, dall’impresa cinematografica o audiovisiva italiana (o suo rappresentante/ delegato) che esercita l’attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (art. 5 DPCM). Tuttavia, anche il distributore nazionale od internazionale, per le opere non aventi nazionalità italiana/straniere distribuite in Italia, o l’autore o suo avente diritto, per il “deposito” del contratto di opzione su opera letteraria destinata ad adattamento cinematografico o audiovisivo, possono presentare la richiesta al PRCA (art. 4 commi 1, lettera b-bis e 3 del DPCM).

Atti esteri

Le formalità e gli adempimenti relative alla registrazione di “atti esteri” previsti dalla legge sono di competenza dell’Agenzia delle entrate e la DGCA su dette procedure e formalità non ha alcun potere di intervento.

Semplificazione delle procedure

In generale, si assicura che, nei casi in cui è richiesto il deposito di contratti, laddove questi siano stati correttamente depositati e trascritti, non si richiederanno ulteriori depositi da parte di altri uffici della DGCA e di Cinecittà (Gruppo gestione Fondi).

La DGCA si rende disponibile a sollecitare la risoluzione delle problematiche, anche digitali   riscontrate in merito alle registrazioni presso i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’AGID.