10 Giugno 2009

AVVISO – PROMOZIONE ATTIVITA’ CINEMATOGRAFICHE IN ITALIA E ALL’ESTERO (Art. 18 e 19 del D.L.vo n. 28 del 22/01/2004)

Si rende noto l’ulteriore parere espresso dall’Ufficio Legislativo del MiBAC in merito al riconoscimento dei costi dell’IVA.
“… questo Ufficio ritiene di poter affermare che, in via di principio, non siano ammissibili, dunque non rimborsabili, quei costi che non rispettino il principio di inerenza dei costi, il principio di competenza temporale dei costi, il principio del costo storico. In tal senso, non dovrebbero essere considerate ammissibili le spese eccessive ed inutili (ad es. le spese di rappresentanza), le perdite su crediti e/o cambi, i tributi indiretti individuabili né documenti giustificativi che non sono considerati oneri accessori di diretta imputazione, tra cui ad esempio l’IVA (che non è un costo), le imposte di bollo, i dazi. Nel contempo, potrebbe costituire eccezione a tale principio di carattere generale il caso in cui per il soggetto operante, beneficiario del contributo, l’IVA fosse indetraibile. In tal caso, infatti, configurandosi, l’IVA indetraibile, come un costo, lo stesso potrebbe essere considerato tra quelli ritenuti ammissibili da questa Amministrazione ai fini della quantificazione del contributo, purché opportunamente documentato”