4 Febbraio 2014

Modalità di riconoscimento della qualifica di opera cinematografica di espressione originale italiana

Ai sensi del decreto del Ministro per lo sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali del  22 febbraio 2013 , per  Opere cinematografiche di espressione originale italiana (e.o.i.) si intendono i film di cui all’art.2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.28 , e successive modificazioni , riconosciuti di nazionalità italiana  ai sensi dell’art 5 comma 1 e dell’art.6 del medesimo decreto legislativo, ovunque prodotti, la cui versione originale sia prevalentemente in italiano o in dialetti italiani. Nel caso di film ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche ( individuate dalla L.482/1999), o nei quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate alla lingua italiana purchè  l’utilizzo di tali lingue risulti  strettamente funzionale alla narrazione.

Per le Opere cinematografiche di espressione originale italiana, l’art.44 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177  ( Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici ) ha stabilito –  sia per le emittenti televisive che per la concessionaria del pubblico servizio –   la quota percentuale di tempo di diffusione da riservare loro ogni anno ovunque esse siano prodotte e altresì per le opere europee degli ultimi cinque anni. 

Al fine ,quindi, della prevalenza della lingua italiana o dei dialetti italiani nella versione originale dell’opera cinematografica , il relativo minutaggio del “parlato”  deve essere almeno pari al 50% del complessivo .

 Ai fini del  riconoscimento della qualifica di opera cinematografica di espressione originale italiana, le imprese di produzione e gli altri soggetti interessati presentano apposita istanza  alla Direzione generale per il cinema , utilizzando modulo predisposto dall’Amministrazione.

L’istanza può essere presentata anche per le opere cinematografiche relativamente alle quali il rilascio del nulla osta per la visione in pubblico  ( L 21 aprile 1962 n.161 ) rechi data anteriore all’entrata in vigore del suddetto decreto 22 febbraio 2013.

Qui di seguito il Decreto del Direttore Generale per il Cinema, del 24 gennaio 2014 e relativa compilabile on line qui di seguito alla voce Vecchio Sportello online.
Gli elenchi aggiornati della qualifica di opera cinematografica di espressione originale italiana sono consultabili nella sezione Contributi e Riconoscimenti – Opere Cinematografiche – Contributi e Riconoscimenti a Film Realizzati.