Focus obblighi di programmazione e investimento

Il decreto legislativo n. 204 del 7 dicembre 2017, oggetto di varie revisioni, prevede una riforma delle quote di programmazione ed investimento di opere europee e nazionali a carico dei fornitori di servizi media audiovisivi. Tale disciplina è coerente con quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria Servizi Media Audiovisivi (2018/1808) recepita in Italia nel dicembre del 2021.

La direttiva impone agli operatori audiovisivi l’obbligo di promuovere la produzione e l’accesso alle opere europee e introduce tali obblighi anche per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta.

In Italia la direttiva è stata recepita dal Testo unico sui servizi media audiovisivi (decreto legislativo n. 208 dell’8 novembre 2021, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 50 del 25 marzo 2024).

Fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

Obblighi di programmazione (art. 53 TUSMA)

Percentuali giornaliere sul tempo di diffusione giornaliero e settimanali per la fascia oraria 18-23
Opere europee 50,01%
Opere di espressione originale italiana Rai 1/2 di opere UE
Altri fornitori 1/3 di opere UE
Fascia oraria 18-23

Per opere di finzione, documentari originali e animazione di espressione originale italiana

Rai 12% di cui 1/4 per film

Obblighi di investimento (art. 54 TUSMA)

Percentuali su ricavi complessivi annui per la Rai e sugli introiti netti annui per gli altri fornitori
RAI Obbligo opere UE 17%
Opere italiane di produttori indipendenti 1/2 di opere UE
Film di espressione originale italiana 4,2% di cui l’85% coproduzioni o preacquisti
Opere destinate ai minori 7% delle opere UE di cui il 65% per l’animazione
ALTRI FORNITORI Obbligo opere UE 12,5%
Opere italiane di produttori indipendenti 1/2 di opere UE
Film di espressione originale italiana 3% di cui il 75% prodotte da produttori indipendenti negli ultimi 5 anni

Fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta

Le piattaforme di streaming (ad esempio Netflix, a cui si fa riferimento nei testi normativi come “fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta”) soggette a giurisdizione italiana devono promuovere la produzione e l’accesso a opere europee rispettando i seguenti obblighi:

Obblighi di programmazione (art. 55 comma 2, a) TUSMA)

  • Obblighi di programmazione di opere audiovisive europee, poste in rilievo, realizzate negli ultimi 5 anni in misura non inferiore al 30% del proprio catalogo (non si applica per i servizi T-VOD).
  • Una quota non inferiore al 50% è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte.

Obblighi di investimento (art. 55 comma 2, b) TUSMA)

  • Obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura non inferiore al 16% dei propri introiti netti annui in Italia.
  • Almeno il 70% della suddetta quota è riservata alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi 5 anni, da produttori indipendenti. Il 27% di questa sotto-quota di investimento è riservato ai film.
  • Tali obblighi si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in un altro Stato membro.
  • Per responsabilità editoriale si intende il controllo effettivo da parte della piattaforma sia sulla selezione dei programmi, sia sulla loro organizzazione, e che può consistere in un palinsesto cronologico per i servizi lineari o un catalogo per i non-lineari (una piattaforma di hosting come YouTube, in questo caso, non ha responsabilità editoriale).

Fonti normative

  • Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 – Recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato
  • Decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204 – Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220
  • Decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 208 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato. (TUSMA)
  • D.I. MiC e MISE 29 gennaio 2021 REP. 63 – Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all’articolo 44sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”
  • Delibera 70/25/CONS – Modifiche e integrazioni al Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 424/22/CONS
  • Delibera 424/22/CONS – Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti