Focus obblighi di programmazione e investimento
Il decreto legislativo in materia, oggetto di varie revisioni, prevede una revisione delle quote di programmazione ed investimento di opere europee e nazionali a carico dei fornitori di servizi media audiovisivi. Si ricorda che tale disciplina è coerente con quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria Servizi Media Audiovisivi, approvata nel novembre 2018 e recepita dal nostro Paese nel dicembre del 2021.
Obblighi di programmazione
La quota di opere europee resta invariata rispetto al regime normativo precedente ed è pari al 50%.
Per quanto riguarda la Rai, almeno la metà di tale quota deve essere destinata ad opere di espressione originale italiana. Per gli altri operatori privati la sotto quota riservata alle opere italiane deve essere pari ad un terzo.
Per la Rai è previsto anche un obbligo specifico relativo alla programmazione nel prime-time (18-23). In questa fascia pregiata del palinsesto la concessionaria del servizio pubblico riserva almeno il 12% del tempo di diffusione a opere cinematografiche e audiovisive di finzione animazione, documentari di espressione originale italiana. Almeno un quarto di questa quota è riservato ai film italiani.
Le percentuali sono sul tempo di diffusione giornaliero e, per la fascia oraria 18-23, settimanale | Dal 1° marzo 2022 | |
Opere europee | 50,01% | |
Opere di espressione originale italiana | RAI | 1/2 di opere UE |
Altri fornitori | 1/3 di opere UE | |
Fascia oraria 18-23
Per opere di finzione, documentari originali e animazione di espressione originale italiana |
RAI | 12% di cui 1/4 per film |
Obblighi di investimento
La quota percentuale sui ricavi da investire in opere europee (film, fiction e programmi di produzione europea) resta invariata rispetto al regime normativo precedente ed è pari al 17% per la Rai e al 12,5% per gli altri operatori.
Una sotto-quota pari ad almeno la metà della quota principale è riservata ad opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi 5 anni.
Il 3,5% della quota principale inoltre è destinato ai film italiani, percentuale che sale al 4,2 per la Rai.
Le percentuali sono su ricavi complessivi annui per la RAI e sugli introiti netti annui per gli altri fornitori | 2021 | |
RAI | Obbligo opere UE | 17% |
Opere italiane di produttori indipendenti | 1/2 di opere UE | |
Film di espressione originale italiana | 4,2% di cui l’85% coproduzioni o preacquisti | |
Opere destinate ai minori | 7% delle opere UE di cui il 65% per l’animazione | |
ALTRI FORNITORI | Obbligo opere UE | 12,5% |
Opere italiane di produttori indipendenti | 1/2 di opere UE | |
Film di espressione originale italiana | 3,5% di cui il 75% prodotte da produttori indipendenti negli ultimi 5 anni |
Obblighi dei fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta
Le piattaforme di streaming (ad esempio Netflix, a cui si fa riferimento nei testi normativi come “fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta”) soggette a giurisdizione italiana devono promuovere la produzione e l’accesso a opere europee rispettando i seguenti obblighi:
- obblighi di programmazione di opere audiovisive europee, poste in rilievo, realizzate negli ultimi 5 anni in misura non inferiore al 30% del proprio catalogo. Una quota non inferiore al 50% è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte.
- obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura non inferiore al 17% dei propri introiti netti annui in Italia fino alla fine del 2022. Nel 2023 la quota sale al 18% e nel 2024 al 20%.
Almeno la metà della suddetta quota è riservata alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi 5 anni, da produttori indipendenti. Un quinto di questa sotto-quota di investimento è riservato ai film.
La novità più importante riguarda però le disposizioni per le piattaforme di streaming stabilite in altro Stato membro Ue che hanno offerte rivolte ai consumatori in Italia. Tali soggetti se hanno responsabilità editoriale* devono rispettare l’obbligo di investimento previsto per le piattaforme di streaming soggette a giurisdizione italiana con riferimento al fatturato generato in Italia.
Per responsabilità editoriale si intende il controllo effettivo da parte della piattaforma sia sulla selezione dei programmi, sia sulla loro organizzazione, e che può consistere in un palinsesto cronologico per i servizi lineari o un catalogo per i non-lineari (una piattaforma di hosting come YouTube, in questo caso, non ha responsabilità editoriale). Si veda Le nuove delibere dell’AGCOM sui servizi di media audiovisivi via internet.
Fonti normative
- Decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204 – Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220
- D.I. MiC e MISE 29 gennaio 2021 REP. 63 – Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all’articolo 44sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”