Distribuzione
L’articolo 4, comma 6, e l’articolo 9, comma 4, del D.I. 4 novembre 2025, n. 412 sono finalizzati a garantire la tracciabilità e la corretta imputazione dei costi alle opere agevolate. Nei casi in cui una medesima fattura o documento di spesa riguardi più opere audiovisive, l’obbligo di indicazione del titolo dell’opera si considera soddisfatto qualora dal documento medesimo o dalla documentazione ad esso collegata (ordine di acquisto, contratto, ecc…) sia possibile individuare in modo chiaro e univoco le opere cui si riferisce il costo complessivo e sia possibile imputare a ciascuna opera la quota di costi di relativa competenza.
La documentazione sopra indicata dovrà essere oggetto di verifica da parte del revisore, che resta responsabile dell’accertamento della corretta imputazione dei costi e della tracciabilità delle relative operazioni ai fini della certificazione.
Resta fermo il potere della DGCA di verificare l’effettiva riconducibilità delle spese all’opera per la quale è richiesto il beneficio.
L’articolo 4, comma 6, e l’articolo 9, comma 6, del D.I. 4 novembre 2025, n. 412 sono finalizzati ad assicurare la tracciabilità dei costi e la loro corretta imputazione all’opera agevolata. Tale finalità può ritenersi soddisfatta qualora, dalla documentazione complessivamente prodotta, sia possibile ricostruire in modo chiaro e univoco il collegamento tra la spesa sostenuta, il relativo pagamento e l’opera cui il costo si riferisce. A tal fine, nei casi di pagamenti effettuati mediante flussi massivi, distinte cumulative o strumenti elettronici che non consentono l’indicazione del titolo dell’opera nella causale del pagamento, il requisito può ritenersi soddisfatto quando:
- la fattura o il documento di spesa riportino l’indicazione dell’opera cui il costo si riferisce (fermo restando quanto chiarito con la FAQ che precede);
- il pagamento sia riconducibile in modo univoco alla relativa fattura o documento di spesa mediante distinta bancaria, documentazione contabile o altra documentazione commerciale (inclusa conferma scritta da parte del fornitore, dell’agenzia di viaggi etc);
- sia comunque garantita la possibilità di verificare la corretta imputazione del costo all’opera agevolata.
La documentazione sopra indicata dovrà essere oggetto di verifica da parte del revisore, che resta responsabile dell’accertamento della corretta imputazione dei costi e della tracciabilità delle relative operazioni ai fini della certificazione.
Resta fermo il potere della DGCA di effettuare le verifiche istruttorie e i controlli successivi previsti dalla normativa vigente.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 5, per “costo complessivo di realizzazione dell’opera” può farsi riferimento al costo complessivo dell’opera risultante al termine del processo produttivo, come desumibile dalla documentazione disponibile agli atti dell’Amministrazione e dalla documentazione prodotta dall’impresa richiedente.
Tale interpretazione tiene conto del riferimento normativo al carattere “complessivo” del costo e consente di individuare un parametro economico unitario, oggettivamente identificabile e verificabile nell’ambito dell’istruttoria amministrativa.
Qualora l’opera sia realizzata da una pluralità di imprese di produzione, la dichiarazione relativa al costo complessivo dell’opera può essere resa dall’impresa mandataria o capofila della produzione.
Resta ferma la responsabilità del dichiarante in ordine alla completezza e alla veridicità delle informazioni rese ai sensi della normativa vigente.
L’art. 4, comma 5, del D.I. 4 novembre 2025, n. 412 prevede che, ai fini dell’ammissione al beneficio, il costo complessivo di distribuzione dell’opera non possa eccedere il 30 per cento del costo complessivo di realizzazione della medesima.
Con riferimento alle domande presentate nella sessione 2025 relative a opere la cui distribuzione cinematografica sia stata programmata, avviata o sostanzialmente realizzata anteriormente alla data di pubblicazione del decreto, la Direzione ritiene opportuno tenere conto delle peculiarità connesse alla fase di prima applicazione della nuova disciplina.
In particolare, si rileva che il limite introdotto dall’art. 4, comma 5, costituisce un requisito previsto per la prima volta dal D.I. n. 412/2025 e che, al riguardo, il decreto non reca specifiche disposizioni transitorie volte a disciplinare le opere per le quali le attività di distribuzione e le relative scelte economiche siano state programmate e realizzate anteriormente alla sua pubblicazione.
Pertanto, nell’ambito dell’attività istruttoria relativa alla sessione 2025, la verifica del rispetto del predetto limite sarà effettuata tenendo conto del contesto temporale in cui sono state assunte le decisioni distributive e sostenuti i relativi costi, nonché dell’eventuale impossibilità per gli operatori di conformare le proprie scelte imprenditoriali a un requisito introdotto successivamente alla programmazione, all’avvio o alla realizzazione delle attività di distribuzione.
Resta ferma la necessità di una valutazione istruttoria caso per caso sulla base degli elementi documentali acquisiti, nonché l’applicazione integrale delle disposizioni del D.I. n. 412/2025 alle fattispecie non interessate dalle predette esigenze di prima applicazione della disciplina.