Nazionalità italiana
Per opere cinematografiche e/o audiovisive interamente italiane si intendono le opere prodotte solo da imprese cinematografiche e/o audiovisive aventi sede legale in Italia e domicilio fiscale in Italia o soggette a tassazione in Italia. Ad esse sono equiparate le imprese con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell’Unione europea, che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia.
La nazionalità italiana può essere richiesta da imprese cinematografiche e/o audiovisive titolari dei diritti di proprietà dell’opera.
La nazionalità italiana è riconosciuta in via provvisoria, rispetto alle opere cinematografiche e audiovisive non ancora realizzate e in via definitiva, rispetto alle opere cinematografiche e audiovisive realizzate, previa consegna della copia campione dell’opera.
L’istanza di riconoscimento della nazionalità italiana in via provvisoria deve essere presentata, attraverso la piattaforma DGCOL entro il termine perentorio del giorno precedente l’inizio delle riprese, ovvero di inizio lavorazioni della stessa.
Non c’è termine di scadenza per la presentazione dell’istanza di nazionalità definitiva. I termini di scadenza cui far riferimento sono quelli relativi ai procedimenti per l’ottenimento di eventuali benefici di legge, per i quali il rilascio della nazionalità definitiva è propedeutico.
Sì, le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva italiane, titolari dei diritti di proprietà dell’opera, presentano apposita istanza di riconoscimento in via definitiva della nazionalità italiana dell’opera dopo il completamento della stessa e previa consegna della copia campione presso la Direzione generale Cinema e audiovisivo.
Sì, la nazionalità definitiva, in assenza di provvisoria, può essere richiesta, previa consegna della copia campione, per tutte le opere il cui inizio riprese non sia antecedente al 1° gennaio 2017.
La consegna della copia campione, per le opere cinematografiche che prevedano un’uscita sala, avviene contestualmente alla domanda di classificazione. Per le opere tv/web e per le opere di ricerca e formazione si rimanda al seguente link https://cinema.cultura.gov.it/cosa-facciamo/attivita-amministrative/deposito-opere/?ricerca=classificazione+opere+tv+web
I riferimenti normativi per il riconoscimento della nazionalità italiana in via provvisoria e definitiva sono la Legge 14 novembre 2016, n° 220 e il DPCM 11 luglio 2017 e successive modificazioni di cui al seguente link https://cinema.cultura.gov.it/normativa/normativa-statale/
No, il rilascio della nazionalità italiana è propedeutico all’acquisizione di eventuali benefici di legge, ma non è necessario per la proiezione dell’opera.
Sì, il provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana può essere revocato secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.P.C.M. 11 luglio 2017 e successive modifiche.
Sì, il mancato riconoscimento della nazionalità italiana, ovvero la revoca della stessa, comportano l’impossibilità di accedere ai contributi e benefici e, qualora fossero già stati riconosciuti, comporta la decadenza dagli stessi con obbligo di restituzione, ove già fruiti.
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