Nazionalità opere (coproduzione/compartecipazione/ produzione internazionale)
L’autorizzazione alla coproduzione internazionale è l’atto amministrativo con cui si autorizza la realizzazione di un progetto di opera cinematografica o audiovisiva in regime di coproduzione con coproduttori esteri, sulla base dei trattati vigenti. Tale autorizzazione è il presupposto necessario per l’ottenimento della nazionalità italiana (provvisoria e definitiva) in regime di coproduzione.
Le tempistiche per l’autorizzazione alla coproduzione dipendono dall’esito dell’attività di coordinamento dell’Amministrazione con le autorità estere coinvolte, secondo le modalità e i termini che variano a seconda del trattato applicabile. Pertanto, non vi è un termine univoco. L’Amministrazione procede all’adozione del riconoscimento della coproduzione internazionale di regola al termine del seguente iter:
- L’autorità del Paese del coproduttore con la quota di partecipazione maggioritaria adotta per prima il nulla osta ufficiale alla coproduzione, sentite le autorità dei Paesi convolti.
- A seguito di rilascio del nulla osta da parte dell’autorità del Paese del coproduttore maggioritario, le autorità dei Paesi dei coproduttori minoritari approvano la coproduzione.
Il contratto di coproduzione (o Deal memo) deve prevedere obbligatoriamente:
- Quadro Giuridico di Riferimento: il riferimento normativo internazionale applicato (es. Convenzione del Consiglio d’Europa o Trattato Bilaterale tra i Paesi coinvolti) che regola il rapporto.
- Quote di Partecipazione: la ripartizione percentuale esatta della partecipazione alla coproduzione di tutti i coproduttori (es. 80% Italia, 20% Francia).
- Quote di Sfruttamento Economico: la definizione della titolarità dei diritti e la suddivisione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dell’opera nei diversi mercati e territori.
- Budget dell’Opera: l’indicazione del costo complessivo (preventivo in fase provvisoria o consuntivo in fase definitiva).
Nota sulla lingua e validità: Il contratto deve essere sempre prodotto in lingua italiana. Qualora l’originale sia redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione fedele resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
In caso di coproduzioni bilaterali, la base normativa è l’accordo sottoscritto e ratificato dai Paesi contraenti dei coproduttori. I testi degli accordi bilaterali firmati e ratificati dal Governo Italiano possono essere consultati sul sito della DGCA al seguente link: https://cinema.cultura.gov.it/normativa/normativa-internazionale/accordi-internazionali-di-coproduzione/.
Per le coproduzioni multilaterali, trovano applicazione la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica (Strasburgo 2 ottobre 1992) e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica (Rotterdam 30 gennaio 2017), nei casi di coproduzioni che associazione almeno tre coproduttori che risiedono in tre parti diverse della Convenzione, anche in coproduzione con uno o più coproduttori che non risiedono in queste ultime. I testi integrali delle Convenzioni europee possono essere consultati sul sito della DGCA al seguente link: https://cinema.cultura.gov.it/normativa/normativa-internazionale/normativa-unione-europea-e-internazionale/.
A tal proposito, si precisa che la Convenzione di Strasburgo del 1992 resta applicabile nelle relazioni con una o più Parti contraenti della Convenzione del 1992 che non abbiano sottoscritto o ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica di Rotterdam del 2017.
Sul sito della DGCA è disponibile il link all’elenco dei Paesi che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione di Strasburgo (https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=147) e il link all’elenco dei Paesi che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione di Rotterdam (https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=220).
Infine, quando non trovano applicazione le sopra dette Convenzioni europee, possono trovare applicazione gli accordi bilaterali nel caso in cui nel testo dell’accordo siano state contemplate le coproduzioni multilaterali. Alcuni accordi bilaterali prevedono la possibilità di ingresso del coproduttore del Paese terzo soltanto se proveniente da un Paese legato da un accordo di coproduzione con uno dei due Paesi contraenti.
No. In caso di coproduzioni multilaterali che coinvolgano Paesi aderenti alle Convenzioni europee (come la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica), le disposizioni previste da tali Convenzioni prevalgono su quelle contenute negli accordi bilaterali conclusi tra le medesime Parti.
Sì. In assenza di un accordo che disciplini specificamente i rapporti bilaterali di coproduzione tra due Stati aderenti alla Convenzione, le disposizioni della Convenzione europea trovano applicazione anche per i progetti di coproduzione bilaterale.
No. Nelle coproduzioni multilaterali, la base giuridica deve essere necessariamente univoca. L’ordinamento non consente l’applicazione congiunta di diversi regimi convenzionali per il medesimo progetto. L’individuazione del quadro normativo segue questi criteri:
- Prevalenza della Convenzione Multilaterale: Qualora tutti i paesi coinvolti siano firmatari di una convenzione comune (ad esempio, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica), sarà quest’ultima a disciplinare l’intero rapporto. In tal caso, le norme della convenzione prevalgono sugli accordi bilaterali eventualmente esistenti tra i singoli Stati membri.
- Individuazione dell’accordo bilaterale di riferimento: Nel caso in cui non esista uno strumento multilaterale che vincoli tutti i partner, i produttori sono tenuti a individuare un unico accordo bilaterale di riferimento, a condizione che in tale accordo sia espressamente prevista la clausola della multilateralità (che permette l’estensione dei benefici anche in presenza di partner di paesi terzi).
Sì. Tutte le informazioni relative alle quote di partecipazione e al budget complessivo devono coincidere tassativamente con quanto indicato nel contratto di coproduzione (o deal memo) e con i dati inseriti nel file Excel denominato “Piano dei costi”. Si ricorda che il modello del “Piano dei costi” è fornito dall’Amministrazione; il caricamento del file correttamente compilato è un requisito obbligatorio per la valutazione della domanda.
Sì, ma ogni modifica dell’assetto produttivo intervenuta successivamente all’approvazione della coproduzione deve essere tempestivamente comunicata. Il richiedente deve trasmettere una richiesta motivata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), allegando tutta la documentazione a supporto delle variazioni richieste. L’amministrazione si riserva di valutare se le variazioni rispettino ancora i requisiti previsti dagli accordi di coproduzione applicabili, sentite le Autorità coinvolte. In ogni caso, una volta depositata la copia presso l’Ufficio della Classificazione, l’assetto produttivo e i relativi crediti dell’opera sono considerati definitivi.
Il riconoscimento dello status dipende esclusivamente dall’ambito di applicazione previsto dai singoli accordi bilaterali sottoscritti dall’Italia con gli altri Stati.
Alcuni accordi prevedono esplicitamente la possibilità di estendere lo status di coproduzione internazionale anche alle opere TV e Web.
Altri accordi limitano, invece, tale riconoscimento alle sole opere destinate al prioritario sfruttamento cinematografico (sale).
È, pertanto, necessario verificare preventivamente l’oggetto dell’accordo specifico tra l’Italia e il Paese contraente per confermare se la tipologia di opera (TV/Web) sia ammessa ai benefici della coproduzione ufficiale.
Per le opere cinematografiche, in mancanza di un accordo di coproduzione internazionale applicabile tra i Paesi che partecipano alla realizzazione del progetto, la nazionalità italiana può essere riconosciuta in regime di compartecipazione internazionale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 220 del 2016 e del decreto attuativo D.P.C.M. 11 luglio 2017 e ss.mm. ii..
In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 6, comma 2, della legge n. 220/2016 e dell’art. 4 del D.P.C.M. 11 luglio 2017, con decreto del Ministro, sentito il parere degli esperti, può essere concessa la nazionalità italiana a singole opere cinematografiche realizzate in regime di compartecipazione internazionale che presentino particolari elementi di interesse artistico, culturale, industriale e commerciale. Ai fini del riconoscimento della nazionalità italiana alle predette opere cinematografiche, le percentuali di partecipazione per l’impresa italiana non possono essere inferiori al 20 per cento e devono includere, in ogni caso, i diritti di utilizzazione economica dell’opera sul territorio italiano. Il possesso di detti requisiti costituisce presunzione di particolare interesse industriale e commerciale dell’opera. La quota dei diritti di proprietà delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprietà.
Per le opere in regime di compartecipazione internazionale è necessario trasmettere, oltre alla documentazione prevista per le opere prodotte in regime di coproduzione internazionale, una relazione per la valutazione degli elementi di interesse artistico, culturale, industriale e commerciale dell’opera, nonché una presentazione dettagliata della società coproduttrice straniera.
In mancanza di un accordo di coproduzione internazionale che disciplini la realizzazione in coproduzione di opere audiovisive, la nazionalità italiana può essere riconosciuta a opere audiovisive realizzate in produzione con imprese straniere, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge n. 220 del 2016 e del decreto attuativo D.P.C.M. 11 luglio 2017 e ss.mm. ii.
In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 6, comma 3, della legge n. 220/2016 e dell’art. 4 del D.P.C.M. 11 luglio 2017, con decreto del Ministro, sentito il parere degli esperti, può essere concessa la nazionalità italiana a singole opere audiovisive di produzione internazionale che presentino particolari elementi di interesse artistico, culturale, industriale e commerciale. Ai fini del riconoscimento della nazionalità italiana alle predette opere audiovisive, le percentuali di partecipazione per l’impresa italiana non possono essere inferiori al 20 per cento e devono includere, in ogni caso, i diritti di utilizzazione economica dell’opera sul territorio italiano. Il possesso di detti requisiti costituisce presunzione di particolare interesse industriale e commerciale dell’opera. La quota dei diritti di proprietà delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprietà.
Per le opere in regime di produzione internazionale è necessario trasmettere, oltre alla documentazione prevista per le opere prodotte in regime di coproduzione internazionale, una relazione per la valutazione degli elementi di interesse artistico, culturale, industriale e commerciale dell’opera, nonché una presentazione dettagliata della società produttrice straniera.
Qualora vari la compagine produttiva di un’opera, da nazionale a internazionale, dopo aver presentato o già ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana in via provvisoria, è necessario apportare le variazioni all’anagrafica dell’opera e trasmettere a mezzo pec una rinuncia motivata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e contestuale richiesta di riapertura della domanda di nazionalità italiana in regime internazionale.
Per consentire all’Ufficio coproduzioni di valutare il rilascio della nazionalità italiana in regime di coproduzione/compartecipazione/produzione internazionale, occorre allegare all’istanza il contratto di coproduzione internazionale e il piano dei costi di coproduzione.
Per le opere in produzione internazionale e compartecipazione è necessario allegare anche i seguenti documenti:
- relazione tecnica: un documento descrittivo destinato alla Commissione di esperti che illustri dettagliatamente gli elementi artistici, culturali e commerciali dell’opera (ai sensi dell’art. 5, comma 3 del DPCM 11 luglio 2017).
- profilo della società estera: una presentazione della società straniera coinvolta nel progetto.
Nota bene: Il riconoscimento della nazionalità italiana in regime di compartecipazione e di produzione internazionale resta subordinato al parere favorevole della Commissione di esperti e alla successiva autorizzazione ministeriale.
Qualora vari la compagine produttiva di un’opera, da internazionale a nazionale, dopo aver presentato o già ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria in regime internazionale, è necessario apportare le variazioni all’anagrafica dell’opera e trasmettere a mezzo pec una rinuncia motivata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e contestuale richiesta di riapertura della domanda di nazionalità italiana.
L’Ufficio della nazionalità italiana procederà a valutare le variazioni ai fini del rilascio della nazionalità italiana 100%.