Opera con destinazione cinematografica
Le linee di sostegno alle opere audiovisive sono differenziate in base alla tipologia di opera. Le opere cinematografiche (i film) generalmente godono di maggiori vantaggi rispetto alle opere audiovisive diffuse attraverso altri canali, ossia le opere TV e le opere web.
Per accedere alle linee di sostegno dedicate alle opere cinematografiche, l’opera deve rispondere a determinate caratteristiche:
- è ideata, progettata, realizzata e diffusa dal punto di vista artistico, tecnico, produttivo, finanziario e promozionale per la prioritaria visione in sala cinematografica;
- la sua diffusione al pubblico rispetta entrambi i seguenti requisiti:
- è programmata in sala cinematografica per almeno 240 proiezioni, in almeno 10 sale cinematografiche, nell’arco di 3 mesi decorrenti dalla data di prima proiezione. Per proiezioni deve intendersi l’attività di proiezione, a pagamento e con presenza di pubblico, dell’opera per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda. In caso di:
- opera di animazione, il numero minimo di proiezioni è ridotto a sessanta in almeno cinque sale cinematografiche;
- documentario, il numero minimo di proiezioni è ridotto a trenta in almeno cinque sale cinematografiche;
- cortometraggio, il numero minimo di proiezioni è ridotto a trenta in almeno quattro sale cinematografiche.
- la fruizione in sala cinematografica costituisce la prima modalità di diffusione al pubblico dell’opera sul territorio nazionale e, per un periodo di 105 giorni decorrenti dalla data di prima proiezione in pubblico, l’opera non è diffusa sul territorio nazionale al pubblico attraverso fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, ovvero attraverso editori home entertainment.
- è programmata in sala cinematografica per almeno 240 proiezioni, in almeno 10 sale cinematografiche, nell’arco di 3 mesi decorrenti dalla data di prima proiezione. Per proiezioni deve intendersi l’attività di proiezione, a pagamento e con presenza di pubblico, dell’opera per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda. In caso di:
In caso di coproduzioni minoritarie, concorrono al raggiungimento del numero di proiezioni di cui al comma 1, lettera b), le proiezioni realizzate nelle sale cinematografiche nel Paese del coproduttore maggioritario.
Fonti normative
- D.M. 22 gennaio 2025 rep. 15 – Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive
Le suddette disposizioni si applicano alle opere per le quali sia richiesta la nazionalità italiana in via provvisoria o in via definitiva in assenza di provvisoria, a partire dal 27 febbraio 2025, data successiva alla pubblicazione del decreto.
- D.M. 14 luglio 2017 rep. 303 – Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n.220, nonché dei parametri e requisiti per definirne la destinazione cinematografica delle opere audiovisive
- D.M. 8 maggio 2018 rep. 230 – Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017 recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”
- D.M. 29 novembre 2018 rep. 531 – Modifica al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017 recante Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n.220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive
- D.M. 22 gennaio 2020 rep. 16 – Modifica al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017 recante Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n.220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive
- D.M. 30 aprile 2021 rep. 172 recante “Ulteriori disposizioni in materia di obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l’ammissione ai benefici della legge 14 novembre 2016, n. 220”
- Legge 15 luglio 2022, n. 91, di conversione del D.L. n.50/2022 (art. 23, comma 1 ter)
- D.M. 12 luglio 2023 rep. 251 – Modifiche al decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”.
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