Opera con destinazione cinematografica
Destinazione cinematografica
Le linee di sostegno alle opere audiovisive sono differenziate in base alla tipologia di opera. Le opere cinematografiche (i film) generalmente godono di maggiori vantaggi rispetto alle opere audiovisive diffuse attraverso altri canali, ossia le opere TV e le opere web.
Per accedere alle linee di sostegno dedicate alle opere cinematografiche, l’opera deve rispondere a determinate caratteristiche:
- è ideata, progettata, realizzata e diffusa dal punto di vista artistico, tecnico, produttivo, finanziario e promozionale per la prioritaria visione in sala cinematografica;
- la sua diffusione al pubblico rispetta entrambi i seguenti requisiti:
- È programmata in sala per almeno 60 proiezioni nell’arco di 3 mesi.
In caso di documentario o cortometraggio, il numero minimo è di 15 proiezioni nell’arco di 3 mesi; - La fruizione in sala è la prima modalità di diffusione al pubblico dell’opera.
Per un periodo di 105 giorni decorrenti dalla prima proiezione, l’opera non può essere diffusa al pubblico attraverso altre emittenti, piattaforme di streaming o editori home entertainment.
La finestra di 105 giorni si riduce- a 10 giorni se l’opera è programmata in sala per tre o meno giorni (esclusi venerdì, sabato, domenica e festivi), a condizione che durante la programmazione in sala cinematografica non sia effettuata nessuna promozione dei successivi passaggi su altri canali di diffusione – Il termine ridotto di 10 giorni non trova più applicazione per le opere uscite in sala a far data dal 16 luglio 2022.
- a 60 giorni se l’opera è programmata in sala cinematografica in meno di 80 schermi e dopo i primi 21 giorni di programmazione cinematografica ha ottenuto un numero di spettatori inferiore a cinquantamila.
- a 90 giorni per le opere per le quali sia stato richiesto il riconoscimento della nazionalità italiana in via provvisoria dopo il 29 marzo 2022, nonché per le opere per le quali vi siano accordi con data certa stipulati successivamente al 30 aprile 2021 ed entro il 28 marzo 2022, tra l’avente diritto e i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari di ambito nazionale, ovvero con fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero con editori di home entertainment aventi ad oggetto, rispettivamente, i diritti di trasmissione dell’opera attraverso emittenti televisive di ambito nazionale, i diritti di trasmissione dell’opera attraverso la rete internet, i diritti di riproduzione home video ma che siano state diffuse al pubblico attraverso fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, ovvero attraverso editori home entertainment entro e non oltre il 2 aprile 2023.
- È programmata in sala per almeno 60 proiezioni nell’arco di 3 mesi.
Fonti normative
- D.M. 14 luglio 2017 REP 303 – Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n.220, nonché dei parametri e requisiti per definirne la destinazione cinematografica delle opere audiovisive
- D.M. 8 maggio 2018 rep. 230 – Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017 recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”
- D.M. 29 novembre 2018 REP 531 – Modifica al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017 recante Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n.220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive
- D.M. 22 gennaio 2020 REP 16 – Modifica al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017 recante Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n.220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive
- D.M. 30 aprile 2021 REP 172 recante “Ulteriori disposizioni in materia di obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l’ammissione ai benefici della legge 14 novembre 2016, n. 220”
- Legge 15 luglio 2022, n. 91, di conversione del D.L. n.50/2022 (art. 23, comma 1 ter)
- D.M. 12 luglio 2023 REP. 251 – Modifiche al decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”.
Durante i periodi di chiusura delle sale a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid – 19, sono stati emanati dei decreti di deroga al requisito dell’uscita in sala per l’accesso alle linee di sostegno destinate ai film:
- D.M. 4 maggio 2020 – Deroga all’obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l’ammissione ai benefici della legge 14 novembre 2016, n.220
- D.M. 11 giugno 2020 – Modifiche al decreto ministeriale 4 maggio 2020, recante «Deroga all’obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l’ammissione ai benefici della legge 14 novembre 2016, n.220»
- D.M. 28 ottobre 2020 REP 483 – Ulteriori disposizioni in materia di Deroga all’obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l’ammissione ai benefici della legge 14 novembre 2016, n.220
- D.M.23 aprile 2021 REP 167 – Ulteriori disposizioni in materia di «Deroga all’obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l’ammissione ai benefici della legge 14 novembre 2016, n.220»
- D.M. 30 aprile 2021 REP 172 recante “Ulteriori disposizioni in materia di obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l’ammissione ai benefici della legge 14 novembre 2016, n. 220”
REFERENTI
Funzionario responsabile:
Simona RICCI
Tel. 06.6723.3424
Email: simona.ricci@cultura.gov.it
Riconoscimento deroghe all’obbligo di uscita in sala per l’ammissione ai benefici della legge n.220 del 2016 destinati alle opere cinematografiche
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