Introduzione

I contributi automatici sono erogati per le attività di sviluppo, produzione, distribuzione nazionale e internazionale, diffusione home entertainment di film e opere tv e web. Le imprese possono usufruire delle risorse, entro 5 anni, maturando il sostegno sulla base di parametri oggettivi che misurino i risultati artistici, economici, culturali ottenuti negli anni precedenti grazie alle opere prodotte o distribuite. Il valore dei risultati è assegnato automaticamente con un sistema a punti.

Beneficiari

I contributi automatici sono rivolti alle imprese audiovisive italiane con patrimonio netto minimo di 40.000 euro (10.000 euro nel caso in cui le opere prodotte o distribuite siano cortometraggi) e in particolare a:

  • produttori con codice ATECO J 59.11; nel caso di opere televisive e web l’accesso è riservato ai soli produttori indipendenti
  • distributori cinematografici in Italia con codice ATECO J 59.13
  • editori home entertainment con codice ATECO J 59.1 o C 18.20
  • distributori internazionali con codice ATECO J 59.13

Le imprese inoltre devono:

  • avere sede legale nello Spazio economico Europeo
  • al momento dell’utilizzo del beneficio essere soggette a tassazione in Italia
  • essere iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese

Procedura

Ogni impresa può fare domanda per l’apertura di una posizione contabile, su cui verranno accreditati gli importi maturati. L’ammontare degli importi viene calcolato sulla base dei risultati ottenuti dalle opere di nazionalità italiana prodotte, distribuite o editate nei 4 anni precedenti dall’impresa stessa.

Le opere i cui risultati concorrono alla maturazione di punti sono:

  • film
  • opere tv
  • opere web
  • opere di ricerca e formazione
  • videoclip

Nel caso di opere in coproduzione internazionale, compartecipazione internazionale e produzione internazionale, possono concorrere al calcolo dell’importo solo se la quota italiana dei diritti sull’opera sia non inferiore al 20% (10% nel caso di coproduzioni multilaterali o bilaterali il cui costo sia superiore a 5 milioni di euro).

I risultati presi in considerazione sono di diverse tipologie:

  • risultati economici (50%), ad es. incasso sala, vendite internazionali, ecc.
  • risultati artistici e culturali (50%), ad es. riconoscimenti ai festival, ottenimento di contributi sovranazionali, tipologia di opera, ecc.

Le risorse disponibili ogni anno vengono distribuite in proporzione al punteggio maturato da ciascun richiedente. Il valore del singolo punto è dato dal rapporto fra la dotazione complessiva e la somma dei punti maturati da tutte le imprese richiedenti. Ne deriva quindi che ogni anno il valore economico associato al punteggio varia in base sia alla dotazione economica complessiva sia ai punti ottenuti da tutte le imprese che partecipano alla ripartizione.

I risultati dell’opera, a pena di inammissibilità, devono essere conseguiti a decorrere dal 1°gennaio 2017. L’opera concorre al raggiungimento dei risultati per la prima volta nell’anno successivo a quello di primo sfruttamento. Sono inammissibili i risultati conseguiti nel quinto anno solare antecedente a quello di primo sfruttamento.

Per primo sfruttamento si intende la prima diffusione al pubblico in Italia.

La data di prima diffusione al pubblico in Italia è rappresentata nello specifico:

  • per le opere cinematografiche dalla data di ottenimento del nulla osta ovvero la data di conferma della classificazione dell’opera;
  • per le opere televisive e web dalla data di prima messa a disposizione del pubblico attraverso un’emittente televisiva nazionale ovvero attraverso un fornitore di servizi media audiovisivi;
  • per le opere di ricerca e formazione dalla prima fra la data di partecipazione ad uno dei festival presenti nella tabella 6 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 e la data di prima messa a disposizione attraverso un fornitore di servizi media audiovisivi lineari o non lineare.

Se i risultati sono conseguiti in anni precedenti a quello di primo sfruttamento, essi sono dichiarati, a pena di inammissibilità, nella domanda ad esso relativa. I risultati ottenuti negli anni successivi a quello di primo sfruttamento dell’opera devono essere richiesti nelle annualità corrispondenti all’ottenimento. Nel caso di distributori internazionali e editori home entertainment, nel caso la prima vendita dei diritti avvenga successivamente all’anno di primo sfruttamento, il risultato è conseguito per la prima volta nell’anno di vendita dei diritti.

Tutti gli importi sono considerati utili al calcolo per una sola volta.

L’importo assegnabile non può essere superiore:

  • per opera: al 30% delle risorse previste in ciascuna sottoquota;
  • per impresa: al 50% delle risorse previste in ciascuna sottoquota.

Utilizzo

L’impresa può utilizzare i contributi accreditati sulla sua posizione contabile per realizzare o distribuire nuove opere cinematografiche o audiovisive. In particolare i contributi automatici possono essere spesi in:

  • FILM: sviluppo, produzione, distribuzione nazionale e internazionale, distribuzione home entertainment;
  • TV e WEB: sviluppo, produzione, distribuzione internazionale, distribuzione home entertainment.

Queste risorse sono utilizzabili entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state accreditate all’impresa.

Riparto risorse

Ogni anno con decreto ministeriale viene attribuita una dotazione economica complessiva ai contributi automatici; per i risultati delle annualità 2019-2020 tale dotazione è stata d 40 milioni di euro per ciascuna annualità. Tale somma è ripartita per tipologie di opere e di attività in base a quanto previsto dal decreto ministeriale:

  • Film – 63%, di cui:
    • 50% – sottoquota risultati economici
    • 50% – sottoquota risultati culturali e artistici
  • Opere televisive e web – 18%, di cui:
    • 50% – sottoquota risultati economici
    • 50% – sottoquota risultati culturali e artistici
  • Videogiochi – 4%
  • Animazione – 8%
  • Distributori internazionali – 5%
  • Editori home entertainment – 2%

I cortometraggi cinematografici rientrano nella sottoquota dei risultati culturali e artistici dei film, nel limite del 5% della stessa.

Fonti normative

I contributi automatici sono uno schema di sostegno introdotto nella normativa italiana dalla legge n. 220/2016, articoli 23-25; ulteriori specifiche sul meccanismo e sull’applicazione di questa misura sono esplicitate nel decreto ministeriale 15 luglio 2021.

Questo schema di aiuto è basato su un articolato “sistema a punti” e prevede l’attribuzione alle imprese audiovisive di un fondo potenziale, il cui utilizzo è vincolato all’investimento nella realizzazione e distribuzione di nuove opere.

Assegnazione contributi automatici

Autorizzazione al reinvestimento e pagamento degli acconti