Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive PRCA
Finalità
L’iscrizione al Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (PRCA) di un’opera cinematografica e audiovisiva e, in certi casi, anche letteraria assicura un efficace sistema di pubblicità e conoscenza dei provvedimenti che riguardano le suddette opere.
In estrema sintesi il Registro assicura:
- ai sensi della legge sul diritto d’autore: la pubblicità e l’opponibilità a terzi, mediante verifica degli atti di attribuzione dell’opera cinematografica o audiovisiva italiana ad autori e produttori, che sono reputati tali a seguito della registrazione, sino a prova contraria, nonché di tutti gli atti, accordi e le sentenze che accertino i diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento di opere cinematografiche e audiovisive iscritte nel Registro;
- ai sensi della trasparenza amministrativa: la pubblicità sull’assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali, nonché sui finanziamenti concessi dall’Unione europea e dai Fondi sovranazionali cui l’Italia partecipa, concessi alle opere cinematografiche e audiovisive italiane per le finalità di sviluppo; produzione; distribuzione; promozione;
- ai sensi della trasparenza amministrativa: la pubblicità sull’acquisto, la distribuzione e la cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
Contenuti
Ai sensi dell’art. 4 del DPCM 8 gennaio 2018 come modificato dal DPCM 21 settembre 2020:
- è obbligatoria l’iscrizione al Registro per tutte le opere cinematografiche e audiovisive italiane e beneficiarie di contributi pubblici;
- è obbligatoria la trascrizione nel Registro per tutti gli atti, accordi e sentenze con oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento delle opere italiane e beneficiarie di contributi pubblici;
- devono essere pubblicati, ai fini della trasparenza, sul Registro i dati relativi alle sovvenzioni pubbliche;
- devono essere pubblicati, ai fini della trasparenza, sul Registro i dati sull’acquisto, la distribuzione e la cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico televisivo;
- è facoltativa l’iscrizione al Registro per le opere cinematografiche e audiovisive, di nazionalità italiana che non hanno beneficiato di contributi pubblici
- è facoltativa la trascrizione nel PRCA per tutti gli atti, accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento riguardanti le opere cinematografiche e audiovisive, di nazionalità italiana che non hanno beneficiato di contributi pubblici;
- è facoltativa l’iscrizione al Registro per le opere cinematografiche e audiovisive, non aventi nazionalità italiana incluse le opere straniere importate (distribuite) in Italia
- è facoltativa la trascrizione degli atti, accordi e sentenze con oggetto i diritti distributivi, di rappresentazione o di sfruttamento in Italia delle opere non aventi nazionalità italiana incluse le opere straniere importate (distribuite) in Italia
- è facoltativo il deposito nel Registro di un’opera letteraria destinata ad adattamento cinematografico o audiovisivo tramite allegazione di copia del contratto con cui l’autore dell’opera letteraria o suo avente diritto ha concesso l’ opzione d’acquisto dei diritti di adattamento di adattamento e realizzazione di tale opera
Procedura
- l’iscrizione delle opere nel Registro è richiesta di norma dal produttore, dall’impresa cinematografica o audiovisiva italiana (o suo rappresentante/ delegato) che esercita l’attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (art. 5 DPCM ), tuttavia anche il distributore nazionale od internazionale, per le opere non aventi nazionalità italiana/straniere distribuite in Italia, o l’autore o suo avente diritto, per il “deposito” del contratto di opzione su opera letteraria destinata ad adattamento cinematografico o audiovisivo, possono presentare la richiesta al PRCA (art. 4 commi 1, lettera b-bis e 3 del DPCM )
- La richiesta di iscrizione di un’opera è presentata entro novanta giorni dalla data della prima uscita in sala (opera cinematografica) o della prima diffusione televisiva o sul web (opera audiovisiva).
- La domanda di iscrizione dell’opera e/o la richiesta di trascrizione sul PRCA degli atti accordi sentenze, accertanti i diritti distributivi, di rappresentazione o di sfruttamento in Italia e all’estero di un’opera, con allegata l’attestazione di pagamento della relativa tariffa, avviene per via telematica al link https://prca.cultura.gov.it/ indicato sui siti della DGCAe di Cinecittà
- Sul citato portale sono disponibili: una sezione informativa, una sezione FAQ e le Guide alla compilazione; per tutte le indicazioni procedurali e tecniche è attivo un apposito help desk del PRCA, link: https://prca.cultura.gov.it/aiuto
- Alla richiesta di iscrizione di opera cinematografica o audiovisiva destinataria di benefici economici pubblici si allega anche copia semplice del provvedimento di concessione di tali benefici economici (o si indicano i dati relativi a tali atti); se i contributi attribuiti all’opera derivano dalla legge n. 220 /2016, occorre allegare anche l’attestazione dell’avvenuto deposito dell’opera cinematografica o audiovisiva, una volta ultimata, presso la Cineteca Nazionale.
- Gli atti da trascrivere nel PRCA, in via obbligatoria o facoltativa, ai sensi dell’art.4 del DPCM, oltre ad essere registrati fiscalmente (art. 6 comma5 bis 5 bis del DPCM e art. 22 della legge n. 220 /2016) devono rispettare i requisiti di forma previsti dalle norme di legge e presentare apposita nota di trascrizione con i dati di cui all’Allegato 3 del DPCM.
- La nota di trascrizione riporta i dati essenziali, relativi all’opera da iscrivere o all’atto da depositare nel Registro, la nota di trascrizione non deve essere registrata fiscalmente; non è necessario ma solo facoltativo, che i corrispettivi economici presenti negli atti onerosi da depositare, siano indicati anche nelle relative note di trascrizione.
- L’art. 7 comma 2 nel richiamare la vigente normativa GDPR regolamento UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati , prevede la tutela dei dati sensibili contenuti negli atti depositati nel PRCA.
- La nota di trascrizione è accessibile a tutti, mentre i contratti e atti depositati sono visionabili integralmente solo dalle parti contraenti e loro aventi causa.
- Il PRCA (art. 7 comma 1 DPCM) verifica la corrispondenza tra la nota di trascrizione ed il contenuto del provvedimento o contratto da depositare;
- La verifica della regolarità dei diritti di attribuzione, rispetta l’autonomia negoziale delle parti e assicura, una efficace e veritiera pubblicità per i terzi della “catena” dei diritti concernenti l’opera, che si succedono nel tempo (es: contratto di regia, cessione diritti soggetto e sceneggiatura, contratti di distribuzione, cessione di crediti di imposta, sentenze, modifiche societarie, atti di disposizione mortis causa etc.) vedasi l’Allegato 2 del DPCM.
- l’agevolazione probatoria per i produttori, sino a prova contraria, riguarda l’esistenza dell’opera e la titolarità dei diritti economici ad essa relativi.
- La definizione delle domande e la relativa istruttoria avvengono in ordine cronologico di arrivo.
Fonti normative
- Legge 14 novembre 2016, n. 220 – Disciplina del cinema e dell’audiovisivo
In particolare l’art. 32 che istituisce, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali – Direzione generale Cinema e Audiovisivo, il Registro Pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive - D.P.C.M. 08/01/2018 – Disposizioni applicative per l’attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, come modificato dal D.P.C.M. 21/09/2020 recante disposizioni applicative per il funzionamento del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive
REFERENTI
Servizio I
Dirigente
PEO: dg-ca.servizio1@cultura.gov.it
PEC: dg-ca.servizio1@pec.cultura.gov.it
Funzionario responsabile
Roberta Mastrangelo
Tel. 06. 6723.3387
Email: roberta.mastrangelo@cultura.gov.it
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