Qualifica opera di espressione originale italiana

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di programmazione e di investimento da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, l’opera audiovisiva di espressione originale italiana (EOI) è l’opera europea che rientra in almeno una delle seguenti tipologie:

  1. Opere europee in cui la ripresa sonora diretta sia integralmente o fino al 50% del minutaggio totale in lingua italiana o in dialetti italiani o lingue delle minoranze se funzionali alla storia;
  2. Opere di cinema, TV e web di finzione, animazione o di documentario originali che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana;
  3. Opere di cinema, TV e web di finzione, animazione o di documentario originali che abbiano ottenuto il riconoscimento della coproduzione con provvedimento della DGCA, in cui la partecipazione dell’impresa italiana è prevalentemente finanziaria, e che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti:
    • siano realizzate nell’ambito di un accordo tra un’impresa italiana e un’impresa estera che prevede la successiva realizzazione di un’altra opera in coproduzione internazionale o di produzione internazionale, in cui la partecipazione dell’impresa italiana sia maggioritaria rispetto a quella della impresa non italiana e che possieda caratteristiche tecniche, artistiche ed economiche analoghe e comparabili all’opera considerata;
    • abbiano contenuti di espressione originale italiana, con riferimento a elementi della cultura, della storia, dell’identità, della creatività e dei luoghi, per un punteggio minimo di 100 punti in base ai parametri inclusi nelle tabelle del decreto;
  4. Le opere europee, diverse dalle opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e dai documentari originali, che abbiano contenuti di espressione originale italiana, con riferimento a elementi della cultura, della storia, dell’identità, della creatività e dei luoghi, per un punteggio minimo di 100 punti in base ai parametri della tabella 1 del decreto.

Procedura

Il possesso dei requisiti per la qualifica di opera audiovisiva di espressione originale italiana è dichiarato con apposita istanza dall’impresa cinematografica o audiovisiva, dal produttore, dal distributore, dal fornitore SMAV, o dal titolare dei diritti di sfruttamento dell’opera, mediante autocertificazione trasmessa alla DGCA, contenente le seguenti indicazioni:

  • sussistenza delle condizioni previste in almeno una delle tipologie di opere europee come indicate dal D. Lgs. 8/11/2021, n. 208;
  • sussistenza di almeno una delle quattro tipologie indicate.

Entro 60 giorni dalla ricezione, la DGCA comunica l’esito della richiesta. In mancanza della comunicazione nel termine stabilito, l’istanza si intende accolta.

In caso di esito negativo, i soggetti interessati possono proporre, entro 15 giorni dalla ricezione, istanza di riesame, su cui la DGCA si pronuncia entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l’istanza si intende accolta anche in mancanza di una decisione espressa.

L’attribuzione della qualifica di opera di espressione originale italiana può essere effettuata anche d’ufficio dalla DGCA, verificato il possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento. Ciò avviene per le opere audiovisive di cui alla lettera b) dell’articolo 2 del decreto citato per le quali, una volta ottenuto il riconoscimento della nazionalità in via definitiva ai sensi del D.P.C.M. 11 luglio 2017 e ss.mm.ii, sarà assegnata anche la qualifica di espressione originale italiana. Pertanto, per tale tipologia di opere, ivi incluse quelle cinematografiche, televisive e web realizzate in regime di coproduzione/compartecipazione/produzione internazionale fatta eccezione per le opere in cui la partecipazione dell’impresa italiana è prevalentemente finanziaria e che abbiano ottenuto il riconoscimento della coproduzione con provvedimento della Direzione generale Cinema e audiovisivo non sarà necessario effettuare alcuna richiesta di qualifica di EOI in quanto essa, di fatto, sarà riconosciuta d’ufficio in applicazione della previsione contenuta all’art. 3, co. 4, del citato Regolamento ministeriale.

La DGCA provvede tempestivamente a inserire le opere di espressione originale italiana in un apposito elenco, approvato da  relativo decreto direttoriale e pubblicato sul sito web istituzionale della Direzione stessa. L’inserimento di un’opera nell’elenco ha esclusivamente valore di pubblicità notizia.

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Fonti normative

  • D.I. MiC e MISE 29 gennaio 2021 rep. 63 – Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all’articolo 44sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”

REFERENTI

Servizio II

Dirigente

Francesca Romagnoli
Tel. 06. 6723.3248
Email: francesca.romagnoli@cultura.gov.it

Email:

PEO: dg-ca.servizio2@cultura.gov.it
PEC: dg-ca.servizio2@pec.cultura.gov.it

Funzionario responsabile

Simona Ricci
Tel. 06.6723.3424
Email: simona.ricci@cultura.gov.it

Personale di Ales SpA

Erica Rossi
Tel. 06. 6723.3453
Email: erica.rossi@cultura.gov.it

Qualifica opera audiovisiva di EOI (nuovo regolamento)

Qualifica film di EOI (D.M. 22 febbraio 2013)