Chiarimenti sul D.I. 10 luglio 2024
Sì, la domanda di nazionalità deve essere presentata precedentemente a quella di idoneità.
Il D.I. 10/07/2024 n. 225 e ss.mm. non prevede la domanda di idoneità in relazione a Bandi di sviluppo, né per la produzione di opere esecutive straniere.
No, il capitale sociale deve già essere interamente versato alla data di presentazione della domanda a pena dell’inammissibilità della stessa ai sensi dell’art. 2 comma 4 lettera c) del D.I. 10/07/2024 n. 225 e ss.mm. tax credit produzione.
Sì. Gli interessi passivi verso istituti di credito europei autorizzati a operare in Italia sono ammissibili fino al 7,5% del costo complessivo di produzione, purché:
- siano direttamente imputabili all’opera (art. 3, c.2, lett. a del D.I.);
- l’istituto di credito abbia sede nello Spazio Economico Europeo e abbia una filiale/agenzia sul territorio nazionale soggetta a tassazione in Italia (art. 3, c.3, lett. b del D.I.).
No. È richiesto solo per le opere commerciali senza contributo selettivo (art. 12, comma 1 del D.I.), da consegnarsi in fase di domanda definitiva.
Non è richiesto per le opere di qualità con contributo selettivo (art. 12, comma 2 del D.I.). Per entrambe le tipologie di opere è comunque necessario dimostrare la diffusione in sala e l’investimento minimo in promozione, in base agli schemi previsti dal decreto.
No. L’obbligo riguarda solo i diritti necessari alla realizzazione dell’opera oggetto del tax credit.
Non vanno acquistati diritti su elaborazioni future (es. sequel, spin off).
L’opt out riguarda solo gli elaborati personali dell’autore/interprete e non riguarda l’intera opera audiovisiva.
L’uso dell’IA non è vietato: è solo garantito il diritto degli autori a non far utilizzare le loro specifiche performance per addestrare sistemi IA.
È sufficiente inserire nei contratti con SMAV e distributori una clausola che obblighi questi ultimi a fornire dati sulla fruizione dell’opera.
Il produttore non risponde per inadempienze dei terzi, purché la clausola sia inserita.
Sì, ma solo se il produttore esercita anche attività di distribuzione e possiede il codice Ateco 59.13.
Sì. Ibermedia rientra tra i “progetti speciali selettivi dedicati alle coproduzioni” e quindi fa parte dei contributi selettivi e rientra nell’art. 27 della L. 220/2016.
Le spese di istruttoria sono riferite a ciascuna domanda presentata e sono dovute da ciascun produttore che richiede il credito d’imposta, non sono dovute solo in caso di presentazione di domanda con importo di credito pari a zero.
No. Conservando la titolarità di tali diritti deve mantenerne anche i proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di elaborazione creativa.
Sì. Si considera il credito totale dell’opera autorizzato a preventivo e su tale importo si calcola la maggiorazione del +10%. In presenza di più produttori associati, rileva pertanto la somma dei crediti di ciascuno di essi autorizzati a preventivo e su tale importo complessivo si determina la maggiorazione del +10%.
Il logo, da richiedersi all’ufficio preposto della DGCA, deve essere accompagnato dalla dicitura “l’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo”. In merito alla necessità di inserire il nome del Ministero della Cultura, si fa presente che il logo contiene già anche il nome del MiC.
Nel caso di opera cinematografica che ha inoltre ottenuto il credito di imposta per la distribuzione, occorre altresì aggiungere che l’opera è stata realizzata e diffusa con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.
Il produttore beneficiario dei crediti di imposta di cui al decreto D.I. MiC e MEF 10 luglio 2024 rep. 225 così come modificato dal D.I. MiC e MEF 22 aprile 2025 rep. 141 è tenuto a reinvestire una quota dei proventi dell’opera, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera, entro cinque anni dalla data di riconoscimento definitivo del medesimo credito d’imposta. L’obbligo di reinvestimento non sussiste qualora l’opera non generi proventi nei primi cinque anni di sfruttamento.
Soggiacciono all’obbligo di reinvestimento tutte le opere che beneficiano del credito di imposta, a eccezione di quelle che hanno richiesto il credito di imposta ai sensi del decreto interministeriale MiC e MEF 10 luglio 2024 rep. 225 prima dell’intervento delle modifiche apportate dal decreto correttivo del 22 aprile 2025 n.141, che ripristina l’obbligo di reinvestimento, limitandolo però agli eventuali proventi.
Sì. Sia ai sensi del previgente D.I. 4 febbraio 2021 e ss.mm., che del D.I. MiC e MEF 10 luglio 2024 rep. 225, è possibile presentare istanza definitiva di tax credit nelle more della distribuzione cinematografica nelle sale nazionali, fermo restando che il riconoscimento del credito definitivo da parte della DGCA avverrà solo successivamente a tale circuitazione.
Sia il d.m. 14 luglio 2017 e ss.mm.ii. che quello attualmente vigente in materia di destinazione cinematografica non contengono alcuna indicazione circa le modalità di uscita in sala cinematografica che devono essere adottate all’estero e si riferiscono pertanto al territorio italiano.
Sì. La maggiorazione del 10% si applica al credito complessivo autorizzato in sede preventiva e viene calcolata su tale importo. Non rileva, pertanto, l’entità del credito richiesto dal singolo produttore associato, bensì la somma del credito richiesto dall’intera compagine produttiva. Si fa presente che qualora un produttore associato abbia presentato domanda a zero in preventiva e presenti costi in definitiva, sarà richiesto il pagamento delle spese di istruttoria, se dovute dal decreto tax credit di riferimento.
Sì, devono intendersi limitati all’Italia.