Piano potenziamento sale cinematografiche
A partire dal 2024 bisogna fare riferimento al decreto ministeriale 10 giugno 2025, n.190, che prevede l’annuale pubblicazione di un bando in cui vengono specificate le dotazioni finanziarie per ogni singola annualità e le date di apertura e chiusura della piattaforma istituzionale DGCOL per presentare le istanze di contributo.
Per investimento deve intendersi la spesa relativa all’acquisto di beni materiali e immateriali direttamente e strettamente connessi alla realizzazione di un progetto di apertura di nuove sale cinematografiche ovvero di riattivazione di sale cinematografiche dismesse ovvero di adeguamento funzionale e tecnologico di sale cinematografiche attive ovvero di ampliamento schermi.
L’avvio dell’investimento deve essere comprovato da una fattura emessa a seguito dei pagamenti fatti a fronte dell’acquisto di impianti o di materiali e/o di un contratto d’acquisto e/o di un contratto d’affitto.
La data dell’avvio dell’investimento potrà essere dunque comprovata dalla data della fattura o del contratto d’acquisto e/o un contratto d’affitto o ancora dalla data di redazione del preventivo dei lavori firmato per accettazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo possono considerarsi investimenti validi ai fini dell’ammissibilità:
- Acquisto di un terreno per la costruzione di una nuova sala
- Acquisto di locali
- Acquisto di arredi e poltrone (in misura tale da poter dimostrare in modo irreversibile l’investimento la destinazione alla sala cinematografica)
- Acquisto di impianti di proiezione cinematografica
- Acquisto di impianti e attrezzature per la biglietteria automatica
- Acquisto di materiali indicati nel preventivo dei lavori
- Preventivo dei lavori datato e firmato per accettazione (corredata da una fattura di pagamento – anche a titolo di acconto – a favore del professionista).
Si, il concetto di investimento, come sopra specificato, è legato alla data di inizio lavori indicata nel preventivo.
In relazione a quanto prodotto a comprova dell’investimento intrapreso dall’impresa, la sala potrà essere ammessa al contributo. A partire dal 2024 l’inizio dei lavori non potrà avvenire oltre 12 mesi dalla data di inizio investimento.
La data di inizio lavori deve essere indicata nel preventivo dei lavori redatto da un tecnico abilitato.
Si, il preventivo dei lavori firmato per accettazione dall’impresa costituisce la comprova di un investimento concreto e irreversibile. In questi termini, la data di redazione del preventivo deve essere considerata come la data di avvio dell’investimento, mentre la data di inizio dei lavori sarà indicata nel cronoprogramma dei lavori descritto nel preventivo dei lavori dal tecnico abilitato.
Qualora si inoltri il preventivo dei lavori quale documentazione a comprova di inizio dell’investimento, lo stesso dovrà pervenire firmato per accettazione e corredato da una fattura di pagamento – anche a titolo di acconto – a favore del professionista.
I contributi del piano potenziamento sale sono destinati:
- alle imprese di esercizio cinematografico italiane, che abbiano sede legale nello spazio economico europeo e che siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all’attività commerciale esercitata:
- alle amministrazioni pubbliche – come definite all’art.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;
- agli enti del terzo settore e fondazioni o altri soggetti pubblici, per la sola finalità di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 10 giugno 2025, n.190,
Si, purchè tale servizio, sia esso di appalto o di concessione, rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalle normative di riferimento. In particolare, come previsto dal decreto ministeriale 10 giugno 2025, n.190, art 4 comma 2, e come specificato nel Bando per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali:
“Il contributo, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza, spetta a condizione che ciascuna sala cinematografica o spazio polivalente:
- rispetti i requisiti di accessibilità dei soggetti con disabilità motoria, o venga adeguata ai medesimi in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo;
- consenta la fruizione cinematografica da parte delle persone con disabilità, anche mediante utilizzo di sottotitoli e strumenti di audio-descrizione, software disponibili per tali servizi, ovvero, in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, venga adeguato a tal fine, in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo, sulla base di un apposito piano di intervento, compatibile con le caratteristiche strutturali e funzionali della sala e con il relativo bacino di utenza;
- svolga l’attività di proiezione cinematografica e sia qualificabile come sala attiva nella medesima ubicazione per i successivi cinque anni, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo nel caso di ampliamento del numero degli schermi e di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione di sale dismesse o realizzazione di nuove sale;
- programmi per il periodo complessivo di 36 mesi, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione o realizzazione di nuove sale, una percentuale minima di film di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo pari al 25 per cento del numero complessivo di proiezioni effettuate nella struttura per la quale viene richiesto il contributo. Predetta aliquota è ridotta al 15 per cento per le sale aventi non più di due schermi cinematografici. “
Gli interventi che possano garantire la fruibilità motoria e sensoriale di una sala devono essere volti garantire:
- Accessibilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensorialedi raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
- Visitabilità : Si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazionee ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
- Adattabilità :ossia la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si propone di seguito un elenco degli interventi volti a consentire la fruizione cinematografica da parte delle persone con disabilità:
- eliminazione delle barriere architettoniche, ossia gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità̀ dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;
- progettazione e realizzazione di spazi dimensionati per garantire il passaggio di una sedia a ruota e, in alcuni punti, la sua rotazione completa a 360°, corridoi presentano ampiezza minima di 90 cm, rampe, ascensori o servoscala con sedile che consentano di superare i dislivelli, infine la progettazione di servizi igienici a uso di un diversamente abile, ossia che prevedano una serie di accorgimenti e il rispetto di dati dimensionali molto precisi, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di cura del corpo in comodità e, se possibile, in autonomia.
- Sistemi a supporto della fruibilità sensoriale possono essere rappresentati da audiodescrizioni fruibili dall’utente tramite cuffie consegnate agli spettatori o tramite app utilizzate con il proprio dispositivo, sottotitoli presenti nel film stesso (la cui proiezione dello stesso vedrà un numero di riproduzioni minimo obbligatorio settimanale) o integrati da app per leggerli su adeguati supporti e infine adattamento ambientale consistente in luci tenui e volume audio moderato.
Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione: rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il CUP è l’unico elemento in grado di identificare in modo assolutamente non ambiguo un progetto di investimento pubblico consentendo, pertanto, il suo monitoraggio.
La delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 fornisce la definizione di CUP: il «Codice unico di progetto, è un codice alfanumerico univoco costituito da quindici caratteri, che ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ciascun intervento/progetto di investimento pubblico, e che deve essere ad esso associato da parte delle amministrazioni titolari, soggetti attuatori, dei medesimi interventi, chiedendone la generazione nel sistema informativo CUP, previo accreditamento allo stesso sistema». “]
Il CUP è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, come a titolo di esempio: G17H03000130001, ed è rilasciato al termine dell’inserimento di alcuni dati – il cosiddetto “corredo informativo” – riguardanti il progetto d’investimento pubblico all’interno del Sistema CUP quali:
- natura e tipologia (realizzazione di lavori pubblici, acquisto di beni, concessione di incentivi ad unità produttive, ecc.);
- settore d’intervento;
- localizzazione territoriale specifica;
- copertura finanziaria;
- settore di attività economica prevalente del soggetto beneficiario dell’investimento pubblico (solo per i contributi alle attività produttive);
- tematica, sub-investimento e target (per i soli progetti finanziati dal PNRR).
Il codice accompagna ciascun progetto dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua realizzazione fino al completamento dello stesso e rimane nella banca dati del Sistema CUP anche dopo la chiusura del progetto.
Il costo ammissibile è costituito dalla somma dei costi direttamente e strettamente connessi all’investimento realizzato, comprovati da fattura o altri documenti rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa civilistica e fiscale e per i quali è stato effettuato il relativo pagamento con modalità tracciabili ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 231/2007 e successive modificazioni.