Contributi selettivi


 
È una certificazione che attesta l’adozione e l’implementazione di specifici protocolli ecologici durante la realizzazione di un’opera audiovisiva (film, serie, documentario, ecc.), al fine di ridurne l’impatto ambientale.
 

 
I protocolli ecologici devono essere specificamente finalizzati alla sostenibilità ambientale delle opere audiovisive ed essere riconosciuti da enti pubblici competenti in materia ambientale oppure dall’Ente unico di Accreditamento.
 

 
Gli organismi devono essere indipendenti e autonomi rispetto all’ente che ha emesso il protocollo. Possono essere enti pubblici competenti in materia ambientale oppure organismi privati accreditati presso l’Ente Italiano di Accreditamento, in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008 e alla norma internazionale ISO/IEC 17011.
 

 
È necessario rivolgersi a un soggetto che promuove un protocollo conforme ai requisiti sopra indicati e seguire le procedure previste per la sua adozione, implementazione e verifica ai fini del rilascio della certificazione.
 

 
No, la certificazione deve riferirsi specificamente all’opera.
 

 
Sì, se rispettano tutte le caratteristiche e i requisiti specificati in precedenza.
 

 
No, la certificazione deve riferirsi alla totalità delle riprese.
 

 
La ratio della disposizione è quella di avere contezza della “operatività” della società, ed il deposito del bilancio nei termini di legge assolve questa funzione.
Il deposito si riferisce all’ultimo bilancio approvato. Non significa però che deve essere approvato e depositato il bilancio al 31/12/25 (per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare) se non è stato ancora approvato.
Deve invece essere stato depositato nei termini (30 giorni dalla approvazione, ex art. 2435, comma 1, codice civile) l’ultimo bilancio approvato.
Quindi, al momento della presentazione della richiesta:

  • se il bilancio al 31/12/2025 non è stato ancora approvato (perché ci si è avvalsi, ad esempio, del maggio termine di 180 giorni), non ci sono conseguenze;
  • Se il bilancio al 31/12/2025 è stato approvato ma non sono trascorsi ancora i 30 giorni di legge, non ci sono conseguenze;
  • Se il bilancio al 31/12/2025 è stato approvato da più di 30 giorni allora deve anche essere stato depositato nel competente registro delle imprese, per l’ammissibilità.

 

 
Il soggetto richiedente, o in caso di associazione produttiva il soggetto capofila e i produttori associati, nell’arco temporale intercorrente tra il 15 maggio 2021 e il 15 maggio 2026, devono aver prodotto e diffuso almeno un’opera che non rientri nella tipologia di opera esclusa dai benefici di legge, ai sensi dell’articolo 1 del D.M. 22 gennaio 2025 ovvero dell’articolo 1 del D.M. 14 luglio 2017.
 

 
Il soggetto richiedente non deve dimostrare di aver prodotto e diffuso un’opera audiovisiva conforme ai requisiti per l’ammissione ai benefici di legge negli ultimi cinque anni quando è una società di nuova costituzione, ossia quando alla data di scadenza della sessione di presentazione della domanda di contributo non è costituita da più di 36 mesi. Il termine di 36 mesi inizia a decorrere dalla data di stipula dell’atto costitutivo e la nuova costituzione non deve aver avuto luogo a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda. In caso di produzione associata, il requisito di impresa di nuova costituzione deve essere posseduto dal capofila e della maggioranza dei produttori associati.
 

 
In caso di produzione associata con una o più imprese di nuova costituzione, soltanto il capofila e i produttori associati che non sono impresa di nuova costituzione devono soddisfare il requisito di aver prodotto e diffuso almeno un’opera audiovisiva conforme ai requisiti per l’ammissione ai benefici di legge negli ultimi cinque anni.
 

 
Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq#_Toc219190724
 

 
Sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.
 

 
Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).
 

 
Le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.