Distribuzione
L’articolo 4, comma 6, e l’articolo 9, comma 4, del D.I. 4 novembre 2025, n. 412 sono finalizzati a garantire la tracciabilità e la corretta imputazione dei costi alle opere agevolate. Nei casi in cui una medesima fattura o documento di spesa riguardi più opere audiovisive, l’obbligo di indicazione del titolo dell’opera si considera soddisfatto qualora dal documento medesimo o dalla documentazione ad esso collegata (ordine di acquisto, contratto, ecc…) sia possibile individuare in modo chiaro e univoco le opere cui si riferisce il costo complessivo e sia possibile imputare a ciascuna opera la quota di costi di relativa competenza.
La documentazione sopra indicata dovrà essere oggetto di verifica da parte del revisore, che resta responsabile dell’accertamento della corretta imputazione dei costi e della tracciabilità delle relative operazioni ai fini della certificazione.
Resta fermo il potere della DGCA di verificare l’effettiva riconducibilità delle spese all’opera per la quale è richiesto il beneficio.
L’articolo 4, comma 6, e l’articolo 9, comma 6, del D.I. 4 novembre 2025, n. 412 sono finalizzati ad assicurare la tracciabilità dei costi e la loro corretta imputazione all’opera agevolata. Tale finalità può ritenersi soddisfatta qualora, dalla documentazione complessivamente prodotta, sia possibile ricostruire in modo chiaro e univoco il collegamento tra la spesa sostenuta, il relativo pagamento e l’opera cui il costo si riferisce. A tal fine, nei casi di pagamenti effettuati mediante flussi massivi, distinte cumulative o strumenti elettronici che non consentono l’indicazione del titolo dell’opera nella causale del pagamento, il requisito può ritenersi soddisfatto quando:
– la fattura o il documento di spesa riportino l’indicazione dell’opera cui il costo si riferisce (fermo restando quanto chiarito con la FAQ che precede);
– il pagamento sia riconducibile in modo univoco alla relativa fattura o documento di spesa mediante distinta bancaria, documentazione contabile o altra documentazione commerciale (inclusa conferma scritta da parte del fornitore, dell’agenzia di viaggi etc);
– sia comunque garantita la possibilità di verificare la corretta imputazione del costo all’opera agevolata.
La documentazione sopra indicata dovrà essere oggetto di verifica da parte del revisore, che resta responsabile dell’accertamento della corretta imputazione dei costi e della tracciabilità delle relative operazioni ai fini della certificazione.
Resta fermo il potere della DGCA di effettuare le verifiche istruttorie e i controlli successivi previsti dalla normativa vigente.
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